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Regolamento ICI Visita l'argomento Aliquote ICI anno 2006 Visita l'argomento

Regolamento ICI del Comune di Grotte

Art. 1 .- OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.
1 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure di accertamento dell'imposta, di accertamento con adesione, di incentivi per l'attività di accertamento, dispone in materia di riscossione, di sanzioni e ravvedimento.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 .- AREE FABBRICABILI: DEROGHE
1 . Sono considerati non fabbricabili. ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari coltivatori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 3 .- IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI.
1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od mi qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
Art. 4 .- FABBRICATI INAGIBILI O INABILITATI.
1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista all'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si considerano inagibili quel fabbricati nei quali:

 il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone. con rischi di crollo

 i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

3. L'inabitabilità deve essere dichiarata con idonea documentazione e dovrà essere accertata con apposita perizia, dall'Ufficiale sanitario.
Art. 5 .- ESENZIONI PER IMMOBILI NON DESTINATI A COMPITI ISTITUZIONALI.
1. L'esenzione prevista dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 è estesa anche agli immobili posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti Enti. dalle Aziende Unità sanitarie Locali non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
Art. 6 .- PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI.
1 . Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione,

2, Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari che, pur se distintamente iscritte in catasto, sono adibite ad abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attive, di sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 7 .- AREE DIVENUTE INEDIFICABILI.
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata. per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché dai vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che importano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni,

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale attuativo, né azioni , ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate,

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate consegnano da norme di legge approvate definitivamente,

2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, Il rimborso compete per un periodo non eccedente 15 anni.

3. L'istanza di rimborso a pena di decadenza deve essere prodotta entro e non oltre il 5 anno successivo alla data in cui si è verificato il presupposto di non assoggettamento ad imposta.

Art. 8 .- DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI.
1 . Ai fini di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come da apposita tabella allegata al presente regolamento.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

4. Ai fini dell'attività di accertamento stabilire che per gli anni dal 1993 al 1998 la misura del valore del terreno sia ridotta nel modo seguente:

anno 1993/1995 30%

anno 1996/1997 20%

anno 1998 10%
Art. 9 .- VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA.
1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.
Art. 10 .- IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA.
1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino ad secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata la detrazione prevista per l'abitazione principale.

2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

Art. 11 .- OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ACQUISTI, CESSAZIONI, MODIFICAZIONI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVE E RELATIVA SANZIONE IN CASO DI OMISSIONE.
1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare, con lettera raccomandata o presentazione a mano, su apposito modulo predisposto dal Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della soggettività passiva, entro 60 giorni dall'evento, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. La comunicazione effettuata dopo tale termine si considera omessa.

2. Per l'omessa comunicazione prevista al primo comma si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000 per ognì singola unità immobiliare interessata.
Art. 12 .- TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.
1. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 13 .- AZIONI DI CONTROLLO.
1. L'attività di accertamento viene effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della capacità operativa dell'Ufficio Tributi.

2 Il funzionario responsabile I.C.I., in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera 1) n. 5, del D.Igs. 15 dicembre 1997 n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3 La disciplina del presente in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3 , del D.Lgs. n. 446/1997 trova applicazione anche per gli anni pregressi.
Art. 14 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili ICI, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n 504.

3. L'accertamento definito con adesione non e soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 15 .- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
1 . Il funzionario responsabile I.C.I., prima dì dare corso alla notifica di accertamento può inviare al soggetti obbligati invito nel quale sono indicati:

a) gli elementi indicativi dell'atto della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando l'ammontare dell'imposta dallo stesso determinata con valida documentazione a sostegno indicando altresì il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia dell'istanza.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio formula al contribuente l'invito a comparire.

5bis Qualora la convocazione non avvenga nei termini di cui al comma precedente l'istanza s'intende accolta per gli importi indicati nell'istanza. Per la definizione seguono i termini di cui agli articoli successivi.

6. All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 16 .- PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
1 . L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 14 e 15 può essere definito anche da uno solo degli obbligati secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 17 .- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
1 . L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione sì fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art. 18 .- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente art. 17 con le modalità previste al successivo art. 21. 
2. Le somme dovute se d'importo superiore a L. 500.000 possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine del comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3.Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. quanto dovuto sarà dato.

Art. 19 .- PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.
1.La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 18, comma 1, ovvero il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma .5 dello stesso art. 18.

Art. 20 .- COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.
1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può istituire un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi del Comune. 
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento fino ad un, massimo del 3% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
Art. 21 .- UTILIZZAZIONE DEI FONDO.
1. Le somme di cui al precedente art. 20 viene destinato dalla Giunta comunale con apposito proprio atto entro il 31 dicembre di ogni anno per il potenziamento del servizio.

Art. 22 .- MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI.
1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti tramite:

a) il concessionario della riscossione dei tributi,

b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria,

c) il versamento tramite conto corrente bancario.


Art. 23 .- DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI.
1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessato da

a) gravi calamità naturali,

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

Art. 24 .- SANZIONI ED INTERESSI.
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50%0 al 100% per cento della maggiore imposta dovuta. 3.Se l'omissione e o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni la richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4, Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un 1/4 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

7 Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. 11. comma 3. del D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 504. sarà applicata una sanzione amministrativa di L. 100.000.

8. Le sanzioni previste dal presente articolo non sono trasmissibili agli credi.

Art. 25 .- RITARDI ED OMESSI VERSAMENTI
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 26 .- PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE, DELLE SANZIONI.
1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del D. Lgs. N. 472/1997 sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni il responsabile del servizio , nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 27 .- IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI.
1 . In deroga alle previsioni dell'articolo 26, le sanzioni possono essere irrogate , senza previa contestazione e con
l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.


Art. 28 .- RAVVEDIMENTO
1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano a, avuto formale conoscenza:

a) a un ottavo del minimo, nel caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua omissione;

b) a un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

c) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;

e) per la regolarizzazione di errori formali eseguiti entro 10 giorni non sono applicabili le sanzioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Art. 29 .- NORME ABROGATE.
1.Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30 .- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 31 .- ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTO.
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 32 .- CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali,
b) lo Statuto comunale,
c) i regolamenti comunali.

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Aliquote ICI anno 2006

ALIQUOTA ORDINARIA

6.50
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 5.50
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 103,29

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