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Statuto


Statuto aggiornato al 12/12/2005.

Statuto del Comune di Grotte

Lo statuto del comune di Grotte è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 23 ottobre 1993; rettifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 14 luglio 1995.
Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto approvato con atto deliberativo del commissario regionale n. 39/2003.

Titolo I
Art. 1 (*)
La comunità

1.  Il Comune di Grotte è l'ente autonomo territoriale che rappresenta la comunità grottese, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed esercita tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento secondo i principi ed indirizzi contenuti nel presente statuto, garantendo la libera e democratica partecipazione all'attività politico-amministrativa e sociale.
2.  I cittadini della comunità, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, i referendum e le altre forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, esprimono le scelte con cui individuano i propri interessi fondamentali e determinano l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
(*)  Articolo emendato.

Art. 2
Sede e territorio comunale

Il Comune ha sede legale in Grotte, piazza Umberto I e comprende il territorio delimitato alle mappe catastali per n. 23 fogli.

Art. 3
Segni distintivi

1.  Il Comune ha un proprio stemma, assegnato con D.P.R. di cui all'allegato "A", in atto in uso, ed un proprio gonfalone che è quello storicamente in uso, esso è composto da un drappo in panno seta a fondo blu frangiato d'oro con la scritta in alto "Comune di Grotte" contenente uno scudo ove è raffigurata una gru rampante, su un drappo di ermellino, poggiata su una palla; il tutto racchiuso da un soppalco sormontato da un elmo corazzato regale, adornato da pennacchi. Esso è montato su un'asta orizzontale, di cui all'allegato "B".

Art. 4 (*)
Ruolo e funzioni generali

1.  Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità che la Costituzione assegna agli enti locali, svolge le funzioni attribuitegli o delegate dallo Stato e dalla Regione, collabora per realizzare quelle che rappresentano le finalità della Repubblica.
2. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, equità e giustizia sociale per l'affermazione dei diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti.
3. Esercita ogni più ampia facoltà di iniziativa su qualsiasi questione, che non esuli dalla propria competenza o sia assegnata ad un'altra autorità.
4.  Ispira e promuove la sua azione agli alti valori della pace, della tolleranza tra le diverse razze e confessioni religiose e filosofiche, persegue l'emancipazione umana da ogni forma di brutalità e violenza.
5. Indirizza ed esalta i valori civili, morali e spirituali sopra ogni forma di mentalità mafiosa, di violenza fisica e morale, di corruzione politico-amministrativa.
6.  Esercita la delega dei poteri conferiti dall'autorità centrale o regionale con la libertà di armonizzare l'esercizio delle proprie funzioni alle condizioni locali anche alla luce del disposto dell'art. 4 della carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
7.  Promuoverà, per il commercio, ogni iniziativa utile affinché gli organi regionali e nazionali riconoscano il Comune di Grotte "comune a vocazione commerciale".
Al fine di perseguire tale scopo, indirà un referendum consultivo per il riconoscimento del Comune come zona a vocazione commerciale, inoltrando il risultato agli organi competenti unitamente alla richiesta di riconoscimento.
8.  Promuoverà, altresì, per l'agricoltura ogni iniziativa utile al fine di tutelare e valorizzare la produzione ed il commercio dell'uva Italia e dei vini provenienti da uve tipiche della zona. A tal fine il Comune interesserà gli organi competenti (Camera di commercio, I.P.A., Assessorato cooperazione e commercio, Presidenza della Regione, cantina sociale ecc.) per propagandare con ogni utile mezzo il consumo dell'uva Italia e dei vini prodotti dalle cantine locali per agevolarne la produzione, il commercio e l'esportazione sia in Italia che all'estero, onde assicurare un prezzo base minimo utile al produttore, adeguato alle spese ad agli investimenti:
a)  per migliorarne la qualità svilupperà l'assistenza tecnica, la sperimentazione, le attività promozionali, nonché il sostegno ed il potenziamento delle strutture aziendali, cooperative ed associative per lo sviluppo delle attività di produzione;
b)  assicurerà convenzioni con centri specializzati per la rilevazione dei controlli e analisi necessarie per ottenere un prodotto originale genuino ed ottimale da immettere nel mercato, contrassegnato da apposito marchio;
c)  realizzerà, in associazione con i Comuni limitrofi e gli enti di cui sopra, servizi di marketing, sistemi telex, analisi di marcato ed analisi di prezzi ecc.
d)  si impegna, inoltre, a promuovere eventuali scelte di riconversioni colturali per il territorio agricolo.
9.  Il Comune si impegna inoltre ad incoraggiare e promuovere quelle attività artigianali per stimolare la produzione di prodotti tipici della zona.
10.  Il Comune si impegna a consolidare, arricchire ed istituzionalizzare il premio letterario Racalmare - 'Leonardo Sciascia" istituito nel 1982.
11.  Il Comune nel realizzare le proprie finalità assume il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con quelli dello Stato, della Regione, della Provincia e degli enti consortili ai quali partecipa, garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alle attività amministrative.
12.  Il Comune, per la zona in località "Fico Fontanelle, confine in contestazione con il Comune di Racalmuto, sensibilizzerà gli organi regionali competenti, affinché, nell'elaborare una nuova normativa per la rettifica dei confini, tengono conto solo ed esclusivamente della volontà dei cittadini interessati di appartenere ad uno o ad un altro Comune, anche mediante referendum consultivo tra i cittadini residenti ed abitanti nei quartieri interessati da almeno 6 mesi antecedenti l'approvazione del presente statuto; dalle risultanze dello stesso, gli organi potranno pronunciarsi circa la rettifica dei confini e la soluzione del problema.
(*)  Articolo emendato.

Art. 5
Finalità ed obiettivi

1.  Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico, sociale e culturale della comunità, alla luce dei principi di cui all'art. 4, opera per:
a)  promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e ambientali, nonché degli impianti produttivi;
b)  tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
c)  attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi;
d)  favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante l'attività della biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore pubblico, il sostegno alle iniziative culturali, musicali, teatrali e il recupero esterno del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
e)  contribuire alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio;
f)  interessare gli organi competenti al fine di istituire sezioni di scuole di grado superiore;
g)  coordinare le attività economiche, siano esse commerciali, artigianali, agricole presenti sul territorio sottolineandone la funzione sociale;
h)  incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale;
i)  tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita, promuovendo azioni od interventi a livello sovracomunale;
l)  incoraggiare le necessità di enti od associazioni che si prefiggono l'incremento di attività sanitarie, quali la prevenzione, la donazione del sangue, la donazione di organi ed al sostegno ai portatori di handicap;
k)  incoraggiare, promuovere e istituire corsi di formazione professionale, garantendo con proprie risorse finanziarie la parte non coperta da contributi e con il contributo a qualsiasi titolo di altri enti regionali, nazionali e comunitari; s'impegna a favorire tutte le iniziative finalizzate alla promozione e alla gestione di detti corsi professionali, utilizzare l'apporto di enti ed associazioni o società a mezzo di apposite convenzioni nelle quali il comune potrà mettere a disposizione le proprie strutture e personale nei limiti delle proprie disponibilità.

Titolo II
Art. 6 (*)
Organi del Comune

1.  Sono organi del Comune di Grotte: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta.
2.  Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze previste dello statuto, nell'ambito della legge.
3.  Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza
4.  La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle finzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare un'efficiente forma di governo della collettività comunale.
(*)  Articolo emendato.

Art. 7
Il consiglio comunale

1.  L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

Art. 8 (*)
Competenze del consiglio comunale

1.  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita tale attribuzione sui seguenti atti:
a)  statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del testo unico, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)  programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c)  convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, Costituzione e modificazione di forme associative;
d)  istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  organizzazione dei pubblici servizi, Costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)  istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g)  indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)  contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i)  spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l)  acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
k)  definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
(*)  Articolo emendato.

Art. 9 (*)
Norme di funzionamento del consiglio comunale

1.  Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente statuto.
2.  Il consiglio, espletate le operazioni di giuramento e surroga, procede alla elezione nel suo seno del presidente secondo le norme vigenti.
3. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta secondo le leggi vigenti.
4.  La presidenza provvisoria dell'assemblea, convocata nei modi di cui sopra, spetta al consigliere neo-eletto, che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, fino all'elezione del presidente.
5.  La convocazione avviene con ordine del giorno indicante tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi; dando la precedenza alle proposte del sindaco.
6.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e ne dirige il dibattito, fissa l'ordine del giorno, la data per le riunioni ordinarie e straordinarie, d'intesa con i capi gruppo consiliari, diramandone gli avvisi di convocazione, per la determinazione propria e su richiesta del sindaco, o di un quinto dei consiglieri comunali, secondo le norme organizzative e di funzionamento contenute nelle disposizioni di legge e di regolamento.
7.  La richiesta del sindaco e quella di un quinto dei consiglieri comunali dovrà contenere la precisa indicazione delle questioni e/o proposte da discutere; in tali casi la riunione del consiglio deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
8.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi previsti dalla legge o dal regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio.
9.  Le votazioni sono effettuate, di norma con voto palese.
Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento.
10.  Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale.
In assenza o impedimento del segretario comunale partecipa il vice segretario.
(*)  Articolo emendato.

Art. 10 (**)
Ufficio di presidenza

1.  E' istituito l'ufficio di presidenza del consiglio. Esso è composto dal presidente del consiglio e da un vice presidente.
2.  L'ufficio di presidenza:
a)  organizza l'attività del consiglio e coordina quella delle commissioni;
b)  provvede in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari;
c)  coadiuva il presidente nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula;
d)  decide sulle questioni di interpretazione del regolamento interno;
e)  propone al consiglio le modifiche al regolamento interno;
f)  cura l'istituzione e l'organizzazione dell'ufficio studi e documentazione.
L'organizzazione e la dotazione organica della struttura amministrativa della quale si avvale l'ufficio di presidenza sono disciplinate dal regolamento.
(**)  Articolo di nuova istituzione.

Art. 11 (*)
Consiglieri comunali status e attribuzioni

1.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.  Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazione del consiglio e può formulare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.
3.  Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato.
4.  Il consigliere, nell'esercitare l'iniziativa di cui al comma precedente, relativamente ad atti e provvedimenti, si può avvalere per la redazione tecnica dei necessari supporti e pareri degli uffici comunali competenti.
5.  Il consigliere ha, altresì, il diritto:
a)  di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, delle istituzioni, delle società a cui partecipa il Comune, senza alcun onere, e di consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti degli enti suddetti;
b)  di ottenere copia degli atti, anche istruttori ed interni, intendendosi per tali anche quelli di altri enti che per ragioni di ufficio siano in possesso del Comune;
c) l'elenco delle determinazioni sindacali e delle delibere di giunta è trasmesso a tutti i consiglieri comunali contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio;
d)  copie integrali dei predetti atti sono trasmesse all'ufficio di presidenza entro 5 giorni dall'adozione e comunque non oltre il giorno della loro pubblicazione.
6.  I consiglieri non possono essere nominati dal sindaco per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati o eletti in organi consultivi del Comune, né avere funzioni delegate dal sindaco, tranne nei casi espressamente disciplinati dalla legge.
7.  Il consigliere è tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge o previsti dallo statuto e dal regolamento.
8. Il consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al consiglio; esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
9.  L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.
(*)  Articolo emendato.

Art. 12 (*)
Consigliere comunale: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1.  Il consigliere che senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica.
Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal consigliere al presidente entro il giorno successivo a ciascuna riunione.
2.  Il consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il presidente di notificare la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio, tramite il presidente, entro 10 giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile, documentate.
3.  Il presidente, udito il parere della conferenza dei capi gruppo, sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere, il consiglio decide con votazione in forma segreta. Quando sia pronunciata la decadenza; si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.
(*)  Articolo emendato.

Art. 13 (*)
I gruppi consiliari - I capi gruppo

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento.
2. Entro 5 giorni dalla prima seduta, dopo le elezioni, i consiglieri devono comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale a quale gruppo appartengono.
3.  I consiglieri che non abbiano reso tali dichiarazioni o che successivamente dichiarino di non più appartenere al gruppo, fanno parte del gruppo misto.
4.  Il regolamento disciplina la Costituzione dei gruppi consiliari, nonché l'istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.
(*)  Articolo emendato.

Art. 14 (*)
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo. Il regolamento del consiglio, da emanarsi entro 180 giorni dall'esecutività dello statuto, definisce le competenze delle commissioni permanenti, il numero di componenti, le forme di pubblicità dei lavori delle stesse, nonché le forme di consultazione dei rappresentanti di interessi diffusi.
2.  Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criteri proporzionali, tutti i gruppi.
3.  Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari del comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del comune all'interno di società.
4.  Il consiglio comunale può istituire, inoltre con apposita deliberazione, commissioni consiliari temporanee o permanenti aventi funzioni di controllo e di garanzia. Esse sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano proporzionalmente tutti i gruppi consiliari e la presidenza sarà attribuita ad un rappresentante di un gruppo di minoranza.
(*)  Articolo emendato.

Art. 15 (*)
Commissioni speciali di indagine

Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni speciali temporanee per lo studio e la valutazione di particolari problemi e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.
2.  Nella deliberazione di istituzione della commissione speciale temporanea viene stabilita la composizione della stessa, l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la commissione dovrà riferire al consiglio.
3.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. Della commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi.
Nella deliberazione di istituzione e di nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata, la composizione e le modalità di funzionamento della stessa ed il termine entro cui concludere i lavori e riferire al consiglio.
4.  Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.
In particolare hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di qualsiasi atto che incida sulla materia di propria competenza, nonché di richiedere alle proprie riunioni la presenza del sindaco, degli assessori, dei rappresentanti del Comune presso enti, società, istituzioni, dei rappresentanti o dirigenti di enti ed associazioni sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, nonché del segretario generale e dei dirigenti e dei dipendenti del Comune e delle aziende e degli enti dallo stesso dipendenti.
5.  I commissari sono tenuti al segreto istruttorio fino alla conclusione dell'inchiesta e, comunque, entro i limiti disposti dalla legge.
(*)  Articolo emendato.

Art. 16 (**)
Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazioni consiliari spetta alla giunta comunale, al sindaco, al presidente del consiglio ed a ciascun consigliere.
2.  Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.
(*)  Articolo di nuova istituzione.

Art. 17 (*)
Il sindaco Ruoli e funzioni

1.  Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. In particolare il sindaco:
-  cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
-  promuove gli accordi di programma;
-  propone al presidente del consiglio gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute;
-  propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta da lui presieduta;
-  ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di vice sindaco il quale può sostituire il sindaco solo nei casi di assenza o impedimento
-  delega specifiche attribuzioni che appartengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;
-  può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento determinate sue attribuzioni.
-  conferisce per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza incarichi a tempo determinato, non superiori a due che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione che devono essere dotati di documentata professionalità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
(*)  Articolo emendato.

Art. 18 (*)
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3.  In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
4.  Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5.  Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
(*)  Articolo emendato.

Art. 19 (*)
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
(*)  Articolo emendato.

Art. 20 (*)
Dimissioni, impedimento, rimozione decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta municipale, ma non del consiglio comunale, che rimane in carica fino a nuove elezioni, che si svolgono contestualmente alla elezione del sindaco, da effettuare nel primo turno elettorale utile.
2.  Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.
(*)  Articolo emendato.

Art. 21 (*)
Il vice sindaco

1.  Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
(*)  Articolo emendato.

Art. 22 (*)
Giunta comunale Ruolo istituzionale e composizione

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. 6 assessori.
Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Entro 30 giorni dalla proclamazione, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2.  La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3.  La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di Governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
In particolare la giunta:
a)  definisce, in base al bilancio approvato dal consiglio, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unicamente alle necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai dirigenti investiti di competenze gestionali autonome;
b)  definisce le variazioni da apportare al P.E.G. ed assume le determinazioni finanziarie riservate dalla legge alla sua competenza;
c)  adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e ogni altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie;
d)  approva, nell'ambito della previsione di cui alla precedente lett. c), la dotazione organica del personale.
(*)  Articolo emendato.

Art. 23 (*)
Requisiti di eleggibilità alla carica di assessore e cause di incompatibilità

1.  Possono essere nominati assessori i cittadini, residenti e non, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco ai sensi di legge.
2.  La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere del Comune.
3.  Il consigliere comunale, eventualmente nominato assessore, tanto all'inizio del mandato quanto durante l'esercizio dello stesso è tenuto a dichiarare entro 10 giorni dalla nomina alla carica assessoriale per quale delle due cariche intende optare ed in caso di tardiva opzione, decade dalla carica di assessore, salvo che non abbia rassegnato le dimissioni dalla carica consiliare in funzione della nomina alla carica di assessore.
4.  Le altre cause di incompatibilità, per la cui individuazione viene fatto espresso rinvio alla legge, determinano parimenti la decadenza dalla carica di assessore, salvo che non vengano rimosse entro 10 giorni dalla relativa nomina.
(*)  Articolo emendato.

Art. 24 (*)
Nomina e giuramento degli assessori

1. Prima di essere immessi nella carica gli assessori sono tenuti a prestare giuramento dinanzi al sindaco e in presenza del segretario comunale, cui spetta la redazione di apposito verbale, con l'osservanza della forma prevista per i consiglieri comunali.
2.  Della Costituzione della giunta viene data, inoltre, tempestiva notizia alla prefettura di Agrigento e all'Assessorato regionale degli enti locali.
(*)  Articolo emendato.

Art. 25 (*)
Dimissione dalla carica assessoriale

1.  Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere rassegnate con dichiarazione scritta da depositare nella segreteria del Comune o nel corso delle sedute della giunta con dichiarazione da trascrivere a verbale, a seguito di formale richiesta, avanzata in tal senso dall'assessore interessato.
2.  Le dimissioni prodotte nelle forme previste dal precedente comma sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
(*)  Articolo emendato.

Art. 26 (*)
Revoca degli assessori

1.  Al sindaco è data facoltà di revocare in ogni tempo uno o più assessori.
2.  Il provvedimento di revoca degli assessori è immediatamente esecutivo e consente di disporre contestualmente la relativa surroga.
3.  Il provvedimento di cui al precedente comma deve essere comunicato agli organi previsti dalla legge e, entro 7 giorni dalla relativa adozione, al consiglio comunale unicamente ad una circostanziata relazione sulle ragioni della revoca in modo da consentire a tale organo di operare le proprie valutazioni.
(*)  Articolo emendato.

Art. 27 (*)
Decadenza e sospensione degli assessori

1.  La decadenza dalla carica di assessore consegue dal rifiuto di prestare il giuramento previsto dall'art. 24, dall'accertamento di una incompatibilità non rimossa dall'interessato entro il termine di 10 giorni dalla relativa notifica, dall'emanazione di una sentenza di condanna che per legge determina la decadenza dalla carica stessa.
2.  La decadenza dell'assessore viene pronunciata dal sindaco a seguito di procedimento attivato d'ufficio o, in presenza di cause di incompatibilità, da qualsiasi elettore.
3.  La sospensione della funzione di assessore opera di pieno diritto nei casi espressamente previsti dalla legge.
(*)  Articolo emendato.

Art. 28 (*)
Surrogazione degli assessori dimissionari, revocati o decaduti dalla carica

1. Il sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni, mentre la surroga degli assessori revocati o dichiarati decaduti deve avvenire contestualmente al provvedimento di revoca o di riconoscimento della causa di decadenza.
(*)  Articolo emendato.

Art. 29 (*)
Cessazione dalla carica della giunta a seguito della cessazione della carica del sindaco

1.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi causa, comporta la contestuale cessazione dalla carica della giunta.
2.  In caso di cessazione dalla carica del sindaco, il vice sindaco e la giunta esercitano, senza la partecipazione del sindaco, le attribuzioni indifferibili di rispettiva competenza fino all'insediamento del commissario straordinario.
(*)  Articolo emendato.

Art. 30 (*)
Funzionamento

1.  La giunta è convocata dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano.
2.  L'ordine del giorno della giunta è comunicato agli assessori almeno 24 ore prima della seduta. La giunta comunale può trattare argomenti non inseriti all'ordine del giorno quando ravvisa gli estremi dell'urgenza.
3.  Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4.  Le convocazioni di giunta possono avvenire anche per fax, telefono ed in qualsiasi modo possa essere assicurata la certezza dell'avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e a mezzo avviso temporale non inferiore a 24 ore. Sono fatti salvi i casi di urgenza.
(*)  Articolo emendato.

Art. 31 (*)
Partecipazione di soggetti esterni Partecipazione del segretario

1.  Le sedute della giunta non sono pubbliche ma alle stesse possono partecipare, a seguito di apposito invito e con la funzione di relatori, dirigenti del Comune, dipendenti responsabili del procedimento amministrativo, progettisti e professionisti esterni, limitatamente agli argomenti di rispettiva competenza sottoposti alla giunta.
2.  Alle sedute della giunta partecipa obbligatoriamente il segretario generale cui sono demandate le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. In caso di assenza o impedimento del segretario partecipa alle sedute della giunta il vice segretario.
3.  Il segretario redige i verbali delle sedute e sottoscrive assieme al presidente ed all'assessore anziano.
(*)  Articolo emendato.

Art. 32 (**)
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Di norma vi partecipano anche gli assessori; i dirigenti e funzionari responsabili delle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno sono tenuti a partecipare alle sedute consiliari.
2.  Ogni 6 mesi il sindaco presenta al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato d'attuazione del programma, illustrando l'attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente rilevanti, nonché le scelte prioritarie che intende compiere.
Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime, in seduta pubblica, cui interviene anche il sindaco, le proprie valutazioni.
2)  Il sindaco annualmente è tenuto a trasmettere al consiglio comunale dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
4.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro formale presentazione presso la segreteria del Comune.
4)  Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazione ad iniziativa della giunta delle quali sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno, decorsi 30 giorni, è data facoltà al sindaco di sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dall'O.R.EE.LL.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Titolo III
Art. 33 (*)
Istituti di partecipazione popolare

1.  Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
-  organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
-  assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali.
Forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici.
La partecipazione di altre forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizio pubblici, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, di artigiani, di commercianti e di altre categorie economico-produttive.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.
(*)  Articolo emendato.

Art. 34 (**)
Partecipazione al procedimento amministrativo

1.  L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza, pubblicità, semplificazione ed economicità.
2.  Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti ed il rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca i principi di cui al 1° comma, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto dell'intera procedura.
In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve far pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento:
-  deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e a quelli negli stessi richiamati se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate, su richiesta verbale, dell'interessato, copie o estratti informali di documenti;
-  le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato o dai suoi incaricati devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 35 (**)
Diritto di accesso

1.  Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto in materia dalle norme statali, regionali e dallo specifico regolamento comunale.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto.
3.  Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi sarà disciplinato dall'apposito regolamento comunale.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 36 (*)
Istanze

1.  I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo.
2.  Il sindaco ha l'obbligo di ricevere, esaminare ed evadere, su relazione degli organi o degli uffici competenti, le istanze entro il termine previsto dal regolamento.
3.  Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza
(*)  Articolo emendato.

Art. 37 (*)
Petizioni

1.  Almeno 70 cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento su questioni d'interesse generale.
2.  Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.
3.  Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.
(*)  Articolo emendato.

Art. 38 (**)
Iniziative popolari

1.  I cittadini, in numero non inferiore a 300, esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa.
2.  Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dell'obbligatorietà dei pareri di regolarità tecnica e contabile se necessari.
3.  L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze, nonché la disciplina giuridica del personale;
b)  atti regolamentari interni e provvedimenti concernenti tariffe, tributi, delibere di bilancio e conto consuntivo, mutui o emissione di prestiti;
c)  strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità;
d)  provvedimenti relativi ad acquisizione ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e)  atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.
4.  Il consiglio delibera in ordine alle proposte di iniziativa popolare entro il termine di 30 giorni.
Scaduto tale termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 39 (*)
Consultazione popolare Natura ed ambito dei referendum consultivi

1.  Il Comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
A tal fine, l'istituto del referendum consultivo viene riconosciuto come strumento di partecipazione della collettività amministrata all'attività dell'ente.
2.  Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:
a)  lo statuto, i regolamenti adottati dal consiglio comunale e dalla giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
b)  il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
c)  i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
d)  i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e)  i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
f)  gli atti di gestione adottati dai dirigenti;
g)  i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
h)  gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti della minoranza;
i)  i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.
(*)  Articolo emendato.

Art. 40 (*)
Promozione e deposito della proposta referendaria

1.  L'iniziativa referendaria locale di carattere consultivo spetta:
a)  al consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati;
b)  ad almeno il 7% del corpo elettorale con l'osservanza delle condizioni e delle procedure previste dallo statuto e dal regolamento.
2.  Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente comma devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica.
3.  Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere depositate presso la segreteria generale del Comune a cura:
-  del presidente del consiglio, se il referendum è stato promosso da tale organo;
-  da un comitato promotore appositamente costituito, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale.
(*)  Articolo emendato.

Art. 41 (*)
Giudizio di ammissibilità del referendum

1.  Il giudizio di ammissibilità del referendum in relazione al 2° comma del precedente art. 40, è demandato ad una commissione composta dal segretario generale, dal difensore civico, se nominato, e da tre dirigenti del Comune nominati dal sindaco.
2.  La commissione emette il giudizio di ammissibilità rassegnando, entro 30 giorni dalla richiesta, una relazione esplicativa delle valutazioni operate a tal fine.
3.  Il giudizio di ammissibilità dei referendum è condizione indispensabile per l'attivazione della procedura di indizione del referendum secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulle consultazioni referendarie.
(*)  Articolo emendato.

Art. 42 (*)
Limiti ed effetti delle consultazioni referendarie

1)  Durante lo stesso anno solare non possono essere indetti più di due referendum consultivi vertenti su argomenti tra loro diversi.
2.  Lo stesso quesito referendario non potrà formare oggetto di ulteriori referendum se non siano trascorsi almeno 5 anni.
3.  La consultazione qualora il quesito interessi una zona determinata del territorio comunale, può essere limitata alla parte del corpo elettorale in essa residente.
4.  La consultazione referendaria è valida se abbiano partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
5.  Entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, in presenza della condizione di validità di cui al precedente comma, il consiglio comunale ed eventualmente gli altri organi dell'ente interessati sono tenuti ad adottare i provvedimenti che si rendono necessari per l'attuazione dell'esito dei referendum.
(*)  Articolo emendato.

Art. 43 (*)
Ambito del regolamento di disciplina dei referendum Previsione dei referendum abrogativi

1.  Il regolamento comunale dei referendum consultivi disciplina:
a)  i criteri e le modalità di attivazione della richiesta da parte del corpo elettorale;
b)  i metodi di verifica delle condizioni di ammissibilità non disciplinati dallo statuto;
c)  i tempi ed i modi di indizione e di svolgimento dei referendum;
d)  ogni altro aspetto organizzativo e procedurale.
2.  Con le limitazioni previste dal presente statuto e con l'osservanza delle condizioni ed i presupposti dallo stesso disposte, il regolamento disciplina altresì i referendum abrogativi di norme regolamentari di carattere discrezionale o di provvedimenti amministrativi, aventi effetti che interessano la collettività. La disciplina regolamentare dei referendum abrogativi dovrà comunque rispettare i seguenti principi basilari:
a)  la partecipazione alla consultazione referendaria è limitata ai cittadini iscritti nelle liste del Comune;
b)  la validità della consultazione resta subordinata alla condizione della partecipazione al voto della maggioranza dei cittadini elettori;
c)  il recepimento delle indicazioni referendarie, in caso di esito positivo della consultazione, non può comportare, anche in prospettiva, diminuzioni di entrate né squilibri finanziari.
(*)  Articolo emendato.

Art. 44 (**)
Difensore civico

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico svolge ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
3.  Interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.
4.  (comma eliminato).
5. I consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore Civico.
6. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria competente.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 45 (**)
Requisiti

1.  Il difensore civico, dovendo offrire all'utenza delle comprovate competenze di tipo giuridico-amministrativo, deve necessariamente essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o in Economia..
2.  Il difensore civico deve offrire garanzie di competenza giuridico-amministrativa, probità, indipendenza ed obiettività di giudizio.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 46 (**)
Ineleggibilità e incompatibilità

1.  Al difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti leggi per la carica di consigliere comunale.
2.  Non è nominabile colui che è:
a)  membro del parlamento regionale, nazionale ed europeo;
b)  difensore civico in altri comuni, province e regioni.
3.  Sono inoltre non nominabili alla carica:
a)  il coniuge, gli ascendenti, i parenti od affini fino al 3° grado degli amministratori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Generale e dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
b)  i rappresentanti del Comune presso altri enti.
4.  Le cause di non nominabilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione o dalla carica non oltre il giorno precedente a quello in cui il consiglio deve procedere alla nomina.
5.  Qualora, successivamente alla nomina, si verifica qualcuna delle condizioni previste dai commi precedenti, il consiglio la contesta al difensore civico a mezzo del sindaco.
6.  Il difensore civico ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di non nominabilità.
7.  Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio comunale delibera definitivamente tenendo conto delle osservazioni del difensore civico e, ove ritenga sussistente la causa, lo invita a rimuoverla.
8.  Qualora il difensore civico non vi provveda entro i successivi 10 giorni, il consiglio lo dichiara decaduto.
9.  L'incarico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro, commercio o professione che abbia rapporti continuativi con il Comune di Grotte. La rieleggibilità è consentita in assoluto per una sola volta indipendentemente dall'essere il nuovo incarico continuativo o meno rispetto al precedente.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 47 (**)
Elezione del difensore civico

1.  Il consiglio comunale neo eletto, entro 90 giorni dal suo insediamento, nomina il difensore civico a scrutinio segreto e con voto favorevole unanime dei consiglieri assegnati. Qualora non si dovesse raggiungere esito favorevole la votazione sarà ripetuta e sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In caso di esito infruttuoso è richiesto il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
2.  Il Difensore Civico deve essere scelto preferibilmente tra cittadini di Grotte con una residenza anagrafica di almeno 5 anni in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.
3.  Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere Comunale o per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 46.
4.  La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 48 (**)
Durata in carica, decadenza, revoca

1.  Il difensore civico ha la stessa durata del consiglio che lo ha eletto e cessa, comunque, il suo mandato con la cessazione del consiglio comunale.
2.  Il consiglio Comunale può revocare l'incarico se il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso irregolarità e abusi, e ciò con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  Nel caso di dimissioni il Consiglio elegge il successore entro 60 giorni dall'acquisizione del documento. Nel caso di dimissioni i poteri del Difensore Civico sono prorogati fino alla nuova elezione.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 49 (**)
Funzioni

1.  Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, con piena autonomia. indipendenza e poteri d'iniziativa.
2.  Nell'esercizio delle proprie funzioni:
a)  risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
b)  ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge il segreto d'ufficio;
c)  può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
d) può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dando comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
e)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze ed, in caso di ritardo, invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
f)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
g)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
3.  Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 50 (**)
Indennità di funzione

1.  Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti al proprio ufficio viene corrisposta un'indennità, che viene determinata dal Consiglio all'atto dell'elezione, in misura non superiore al 30 % di quella spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 51 (**)
Rapporti con il consiglio

1.  Annualmente il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile alla quale partecipa lo stesso difensore civico.
Il Difensore Civico deve ricevere l'utenza almeno un giorno la settimana.
2.  Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Titolo IV
ORGANI BUROCRATICI E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 52 (*)
Competenze del segretario comunale Ruolo e funzioni

1.  Il comune ha un segretario titolare dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali di cui all'art. 102 del T.U.E.L. e iscritto all'albo di cui all'art. 98 del medesimo T.U.E.L.
2.  Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco.
3.  Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4.  Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; il segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  esprime il parere di cui all'art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
(*)  Articolo emendato.

Art. 53 (*)
Il vice segretario

1.  E' istituita la figura ed il posto di vice-segretario.
2.  Il vice segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al segretario comunale, affiancandolo nello svolgimento dell'attività amministrativa affidatagli nonché sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3.  Lo status giuridico ed economico del vice segretario sono disciplinati dall'apposito regolamento organico dell'ente nonché dal regolamento sulla organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi.
(*)  Articolo emendato.

Art. 54 (*)
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi secondo i quali il potere di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai dirigenti.
2.  Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, ai principi stabiliti dal presente articolo ed agli indirizzi espressi dal consiglio comunale sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.
3.  Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:
a)  corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;
b)  adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazione interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente;
c)  conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;
d)  attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;
e)  adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
f)  attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
g)  adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanza e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e documenti al domicilio dell'interessato;
h)  adozione di iniziative programmatiche e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;
i)  armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti;
j)  attivazione e potenziamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e dello sportello unico delle imprese;
k)  ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli uffici e dei servizi, alla gestione del personale, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti.
(*)  Articolo emendato.

Art. 55 (*)
Elementi generali dell'organizzazione

1.  L'amministrazione comunale sviluppa la sua azione attraverso settori preposti all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.
2.  L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto e nei limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.
3.  I settori nei quali si articola l'organizzazione dell'amministrazione comunale sono affidati alla responsabilità di un dirigente.
(*)  Articolo emendato.

Art. 56 (**)
Indirizzo politico e di gestione amministrativa

1.  Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, ed adottando gli atti relativi.
2.  Ai dirigenti spetta la direzione degli uffici e dei servizi e compete sia l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi elettivi, previsti dall'ordinamento. Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati della stessa.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 57 (**)
Criteri organizzativi generali di competenza del consiglio

1.  Al consiglio comunale spetta la determinazione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.
2.  I criteri generali di cui al comma precedente si sostanziano nella formulazione di principi informatori fondamentali ai fini della disciplina ordinamentale degli uffici e dei servizi, riservata alla giunta.
Costituiscono, in particolare, criteri generali:
a)  l'articolazione della struttura organizzativa in aree funzionali, che aggrega vari servizi, espletanti funzioni finali omogenee sia di supporto diretto agli organi istituzionali che all'utenza, secondo criteri:

 

I)

di separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo da quelle gestionali; 

 

II)

di efficacia interna ed esterna; 

 

III)

di efficienza tecnico amministrativa; 

 

IV)

di funzionalità ed economicità di gestione; 

 

V)

di equità e uniformità; 

 

VI)

di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale; 

b)  l'organizzazione delle strutture operative secondo criteri e metodi adeguati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

 

I)

articolare gli uffici e i servizi per funzioni omogenee, agevolando il collegamento tra loro, anche mediante supporti informatici e statistici, al fine di assicurare la massima trasparenza, di garantire il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'amministrazione e di stimolare la partecipazione dei dipendenti all'attività dell'ente; 

 

II)

assicurare ampia flessibilità alle articolazioni organizzative strutturali e alla destinazione del personale ai singoli uffici, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia; 

 

III)

garantire una corretta ed efficace gestione delle risorse umane assicurando: 

-  pari opportunità tra uomini e donne e pari trattamento sul lavoro;
-  metodi razionali di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale;

 

IV)

tutelare la sicurezza e l'igiene sul lavoro con riferimento sia agli ambienti di lavoro sia alle attrezzature e alle dotazioni strumentali; 

 

V)

agevolare l'impiego flessibile dei dipendenti che versino in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare o che siano impegnati in attività di volontariato debitamente documentata. 

(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 58 (*)
La regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  La giunta disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, con uno o più regolamenti in conformità alla legge e al presente statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2.  In sede regolamentare, in particolare, dovranno essere disciplinati i seguenti aspetti ordinamentali:
a)  l'articolazione della struttura organizzativa;
b)  la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti e le relative responsabilità nell'espletamento delle procedure;
c)  le funzioni del segretario generale;
d)  le funzioni e i criteri di nomina del vice segretario;
f)  la nomina e le funzioni dei dirigenti e le relative responsabilità;
g)  i presupposti e le condizioni per l'esercizio delle funzioni gestionali da parte dei dirigenti;
h)  le competenze dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
i)  i rapporti di collaborazione esterna;
j)  i contratti a termine per dirigenti;
k)  i criteri di svolgimento dei servizi;
l)  gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
m)  le modalità di assunzione del personale e le cause di incompatibilità nel rapporto di impiego;
n)  la dotazione organica.
3.  In sede regolamentare dovranno essere disciplinati anche i criteri di costituzione e di funzionamento delle strutture da preporre alla verifica della regolarità degli atti, al controllo di gestione, al controllo strategico e alla valutazione dei dirigenti, salvo che non vengono approntati separati regolamenti.
4.  Ai fini della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo i criteri generali fissati dal consiglio e le norme del presente statuto in materia di organizzazione e di personale costituiscono limiti inderogabili.
(*)  Articolo emendato.

Art. 59 (*)
Funzioni e responsabilità della dirigenza

1.  Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dal regolamento, uniformemente al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di Governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2.  Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di Governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario generale.
3.  I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
4.  Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
h)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i)  gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
(*)  Articolo emendato.

Art. 60 (**)
Collaborazione esterna

1.  Il sindaco può, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari, avvalersi di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale per obiettivi determinati, con contratto a termine.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 61 (**)
Contratti a tempo determinato

1.  L'ente ha facoltà, secondo le modalità definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di fare ricorso a contratti a tempo determinato, di durata non superiore a quella residuale del mandato del capo dell'amministrazione, per la copertura di posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.
2.  Entro i limiti previsti dalla legge, il sindaco può conferire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, con contratti a tempo determinato nel rispetto della relativa disciplina giuridica prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 62 (**)
Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

1.  La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale.
2.  La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
3.  La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Titolo V
Art. 63 (*)
Servizi pubblici

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2.  I servizi pubblici del Comune di Grotte sono gestiti nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda speciale;
b)  in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora ciò si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare.
3.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
4.  Il sindaco ed il collegio dei revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla fruizione dei cittadini.
(*)  Articolo emendato.

Art. 64 (*)
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni, per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
2.  Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
(*)  Articolo emendato.

Art. 65 (*)
Aziende speciali

1.  Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è un ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
3.  La nomina e la revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione spettano al sindaco.
4.  Non possono essere nominati amministratori dell'azienda coloro che rivestono la carica di assessore o consigliere comunale, ne il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del sindaco.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione, che non possono superare il numero di 5, sono scelti dal sindaco fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per gli uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale.
6.  Il consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il presidente.
7.  L'azienda deve onerare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
8.  Sono atti fondamentali delle aziende speciali e come tali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale:
a)  il piano-programmatico;
b)  i bilanci ed i conti consuntivi.
9.  La copertura di eventuali costi sociali dovrà essere preventivamente disposta dal consiglio comunale in sede di approvazione di bilancio.
10.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
11)  Lo statuto delle aziende speciali è adottato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione della stessa azienda.
(*)  Articolo emendato.

Art. 66 (**)
Istituzioni

1.  Per la gestione dei servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la Costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di adeguata autonomia organizzativa e funzionale.
2.  L'istituzione è ordinata sulla base dello statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Lo statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
3.  Il consiglio comunale:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione.
4.  Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco.
5.  Il collegio dei revisori del Comune di Grotte esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
6.  I componenti, il consiglio d'amministrazione ed il presidente sono nominati con le esclusioni previste nel presente statuto tra persone che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
7.  Lo statuto e il regolamento disciplinano il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 67 (**)
La concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese le cooperative ed associazioni di volontariato, le quali non hanno fini di lucro.
2.  La concessione, per la gestione dei servizi disciplinata secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, deve essere inoltre regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica dalla gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 68 (**)
Partecipazione a società per azioni per la gestione di servizi pubblici locali

1.  Il Comune può promuovere la Costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici locali.
2.  Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
3.  La deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio.
4.  La partecipazione del Comune a società per azione a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi locali è deliberata dal consiglio comunale od è subordinata al possesso, da parte degli enti territoriali o di altri enti pubblici, della maggioranza assoluta delle azioni ordinarie e, nel caso di emissione di azione privilegiate, della maggioranza assoluta del capitale sociale.
5.  Il Comune non può essere ne divenire, successivamente alla costituzione della società, unico azionista.
(**)  Articolo di nuova statuizione.

Art. 69 (*)
Principio di cooperazione tra enti

1.  Il Comune promuove e favorisce, nell'ambito delle specifiche previsioni normative, adeguate forme di collaborazione con altri enti locali ed in particolare con i comuni limitrofi al fine di coordinare l'azione amministrativa, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, oppure al fine di gestire, in forma associata o coordinata, determinati servizi ed interventi pubblici.
2.  La deliberazione delle forme di cooperazione, di collaborazione e di coordinamento, tra quelle disciplinate dai successivi articoli compete al consiglio comunale, cui spetta parimenti di deliberare l'adesione a proposte, eventualmente formulate, per le stesse finalità, da altri enti locali territoriali.
(*)  Articolo emendato.

Art. 70 (*)
Convenzioni tra enti locali

1.  Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali al fine di:
a)  svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
b)  per la gestione di specifici servizi di propria competenza o di uffici di comune interesse competenti ad operare con personale distaccato dagli enti partecipanti, per l'esercizio di determinate funzioni pubbliche.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
(*)  Articolo emendato.

Art. 71 (*)
Consorzi tra enti locali

1.  Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire un consorzio con uno o più enti locali interessati o con altri enti pubblici, a ciò debitamente autorizzati ai sensi delle leggi alle quali sono soggetti.
2.  La Costituzione del consorzio deve essere formalizzata mediante apposita convenzione previamente approvata dal consiglio, unicamente allo statuto consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3.  Il consorzio è disciplinato secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili e le disposizioni legislative che segnatamente disciplinano:
a)  il contenuto della convenzione;
b)  i principi fondamentali in materia di organi e di funzionamento del consorzio.
(*)  Articolo emendato.

Art. 72 (*)
Accordi di programma

1.  Il Comune, per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2.  Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni, Comuni od altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
3.  Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
(*)  Articolo emendato.

Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 73 (*)
Finanza locale

1.  Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
2.  La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
3.  Gli atti con i quali la programmazione viene definita sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
4.  I risultati di gestione sono rilevanti mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e la relazione illustrativa della giunta che esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
(*)  Articolo emendato.

Art. 74 (*)
Revisori dei conti

1.  I revisori dei conti sono eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno e le funzioni sono assegnate loro dalla legge.
2.  Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio.
3.  Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare forme idonee di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori.
(*)  Articolo emendato.

Art. 75 (*)
Il sistema dei controlli interni

1.  Nell'ambito dell'amministrazione comunale, la valutazione e il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei dirigenti e del personale costituiscono il sistema dei controlli interni.
2.  I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusivi in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità.
3.  Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico amministrativo.
4.  La valutazione dei risultati dirigenziali e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa e l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'amministrazione.
5.  Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6.  I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(*)  Articolo emendato.

Art. 76 (*)
Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1.  L'amministrazione comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione di modelli e dei processi chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.
2.  In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'amministrazione e l'efficacia degli standard di erogazione dei servizi.
3.  Il controllo interno di gestione viene effettuato, secondo criteri procedurali adeguatamente regolamentati, da apposito ufficio disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.
4.  L'ufficio preposto al controllo interno di gestione è competente:
a)  a verificare la funzionalità dell'organizzazione dell'ente;
b)  a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati:
c)  a verificare l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità conseguiti nell'attività di realizzazione dei suddetti obiettivi;
d)  ad analizzare la qualità dei servizi erogati in relazione ai contratti e alle convenzioni stipulate dall'ente.
5.  L'ufficio è tenuto a rassegnare al sindaco referti informativi periodici secondo le modalità fissate dal regolamento che disciplina, altresì, ogni altra condizione operativa di dettaglio.
(*)  Articolo emendato.

Art. 77 (*)
Controllo strategico e valutazione dei dirigenti

L'ente istituisce apposito nucleo valutativo da preporre:
a)  alla valutazione e al controllo strategico al fine di verificare l'adeguatezza delle scelte amministrative e gestionali adottate per l'attuazione degli obiettivi programmati, pianificati o comunque definiti nonché al fine di accertare la congruenza tra gli obiettivi predefiniti e i risultati conseguiti e di identificare, in tal sede, eventuali fattori ostativi, rimedi e responsabilità, sia nel corso dell'esercizio finanziario, sia a conclusione dello stesso;
b)  alla valutazione dell'attività dei dirigenti al fine di verificare, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, la regolarità e la congruità delle attività esplicate dai dirigenti stessi per il conseguimento degli obiettivi gestionali loro assegnati, assieme alle necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.
La disciplina organizzativa e funzionale del nucleo di valutazione e di controllo previsto dal precedente comma è compresa nel regolamento degli uffici e dei servizi del Comune o può formare oggetto di separato regolamento di tipo organizzativo.
(*)  Articolo emendato.

Art. 78 (*)
Procedure dei contratti

Il consiglio comunale, con apposito regolamento, disciplina l'iter formativo dei contratti di appalto di opere pubbliche e di fornitura dei beni e servizi.
(*)  Articolo emendato.

Art. 79 (*)
I beni patrimoniali

1.  Il sindaco, il responsabile di ragioneria e il responsabile dell'ufficio patrimonio curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte scritture relative al patrimonio.
2.  I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, di norma, essere dati in affitto, fatto salvo il perseguimento degli scopi sociali dell'ente comunale.
3.  Le somme provenienti dalla alienazione dei beni da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.
(*)  Articolo emendato.

Art. 80 (*)
La gestione del patrimonio

1.  Per le finalità di cui sopra, il sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2.  Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.
3.  L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, per casi specifici e con autorizzazione del consiglio comunale, anche con modalità stabilite dal regolamento.
4.  La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubbliche del singolo bene.
(*)  Articolo emendato.

Titolo VII
Art. 81
Efficacia

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

Art. 82
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente, fatta salva la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 83
Norma finale e transitoria

1.  Con l'entrata in vigore della presente novella di modificazione, integrazione ed abrogazione di disposizioni contenute nello statuto del comune di Grotte, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 16 gennaio 1993 e sue successive modifiche ed integrazioni, viene abrogata ogni precedente norma statutaria.


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