Iniziative. "Lu gruttisi", video di Gianni
Russello: un mosaico di sorrisi tra orgoglio e tradizione
Guarda il video
Cosa rende
una comunità tale? Non sono solo i confini geografici, ma il respiro
quotidiano dei suoi abitanti, il rumore delle saracinesche che si alzano e
la melodia di una lingua che sa di terra e di appartenenza. Il video di
Gianni Russello, "Lu gruttisi"(guarda il video),
è una lettera d'amore visiva alla città di Grotte, un racconto corale
che mette al centro il volto umano del paese.
(Guarda il video)
Attraverso una
carrellata di scene di vita quotidiana, il video ci porta dentro le
botteghe, le piazze e le case, mostrandoci che l'essenza di Grotte
risiede nella fierezza del suo popolo. Dalle luminarie in festa della piazza
principale alla semplicità di un saluto per strada, ogni fotogramma celebra
la gioia di far parte di questa comunità.
Il brano originale cantato in siciliano, che accompagna le immagini, è un
inno all'allegria e alla bellezza del paese. Ecco alcuni passaggi
tradotti: Dimmi perché il mondo è tondo…
ma dimmi perché la gente è allegra...
è Grotte che è proprio così.
Dimmi perché il mare è grande...
ma dimmi perché questo paese è bello.
Se nasci a Grotte è bello perché nasci così.
Dimmi perché questa terra è dura...
ragazzi belli, si nasce così.
Anche se la ripresa non presenta interviste tradizionali, ogni cittadino
inquadrato dalla telecamera rilascia una testimonianza silenziosa
attraverso il proprio lavoro e il proprio sorriso. Quindi una panettiera
ci accoglie con uno sfilatino appena sfornato e un saluto solare; un uomo
dietro il bancone della sua attività, circondato da giornali e prodotti,
regala un pollice alzato in segno di approvazione; baristi e ristoratori
mostrano con orgoglio i loro locali, dalle macchine del caffè ai banconi
carichi di dolci tipici; il macellaio al banco, il benzinaio che serve i
clienti, sino agli operatori ecologici; il barbiere all'opera, il meccanico
tra le gomme e l'impiegato. Non mancano i giovani e i bambini ma anche gli
anziani che siedono al bar o nei circoli, testimoni della storia del paese.
Il filmato si conclude con la presenza dei rappresentanti delle Forze
dell'Ordine e dell'Amministrazione comunale davanti alla Chiesa, a indicare
l'unità civile e religiosa della comunità.
Il video "Lu gruttisi" non è solo un videoclip musicale ma un'operazione
di marketing sociale ed emotivo. La scelta di inquadrare i cittadini nel
loro contesto lavorativo è vincente: nobilita il lavoro quotidiano e lo
trasforma in un atto di amore verso il territorio.
La "Grotte" che emerge da queste immagini è una città che non si arrende
alla durezza della terra (citata nel testo), ma che risponde con l'allegria
e la solidarietà. Essere "Gruttisi" diventa quindi una condizione dello
spirito, un modo di affrontare la vita con il sorriso e il pollice
alzato.
La forza del video risiede nella sua autenticità: non ci sono attori ma
persone reali che guardano dritto in camera, dicendo allo spettatore: "Noi
siamo qui, siamo felici di esserlo, e questo è il nostro posto nel mondo".
In un'epoca di globalizzazione, "Lu gruttisi" ci ricorda che il senso di
appartenenza a una piccola comunità è ancora il collante più potente che
abbiamo.
Le riprese e la regia sono a cura di Gianni Russello -
guarda il video
- ;
il montaggio è stato realizzato da Elisa Russello.
Teatro.
"Uno strappo nel cielo di carta" con Carmen Butera; il 16 e 17 maggio
alla "Posta Vecchia" di Agrigento
Locandina
Il
Teatro della Posta Vecchia di Agrigento propone una nuova produzione
intitolata "Uno strappo nel cielo di carta". Il lavoro, presentato
dall’Associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento e dalla UILT Sicilia,
consiste in uno studio teatrale originale che analizza alcuni personaggi
nati dalla penna di Luigi Pirandello.
(Locandina)
I testi, le musiche originali e la regia sono di Salvatore Nocera Bracco,
con la collaborazione di Caterina Montalbano come aiuto regia. Gli
attori che portano in scena questa rappresentazione sono Carmen Butera,
Paolo Di Noto, Marcella Lattuca, Rosamaria Montalbano, Angelo Sanfilippo e
Lillo Zarbo.
Le recite sono previste per sabato 16 maggio 2026 alle ore 21.00
e per domenica 17 maggio 2026 alle ore 18.00.
Tra i protagonisti sul palco troviamo Carmen Butera, attrice di Grotte, con
una carriera artistica legata a diverse produzioni del territorio
agrigentino. Nel 2018 ha ottenuto il premio come Miglior Attrice
Protagonista alla rassegna di Licata per la sua interpretazione nello
spettacolo "Fior de... Teatro. Sebben che siamo donne". Ha collaborato
spesso con il regista Giovanni Volpe partecipando a lavori come "In
ogni pozzo c'è l'acqua", opera premiata al Teatro Pirandello di Agrigento, e
in produzioni ispirate a opere di Pirandello come "La veste lunga". Oltre
all'attività strettamente teatrale, ha preso parte a diverse iniziative
culturali, prestando la propria voce e presenza scenica a momenti di lettura
e performance.
Diritti.
Pagamento presunti arretrati Girgenti Acque: cosa sapere sulle
raccomandate e i diritti dei cittadini
No. Grazie!
La curatela del fallimento di Girgenti Acque sta inviando numerose
richieste di pagamento per recuperare presunti debiti del passato. Molte
di queste comunicazioni arrivano ai cittadini tramite servizi di posta
privata, un sistema che però presenta dei limiti legali importanti da
conoscere. Le raccomandate affidate a operatori privati hanno un costo molto
basso per chi le spedisce ma non garantiscono lo stesso valore legale di
quelle ufficiali. La legge stabilisce che gli addetti di queste
società non sono pubblici ufficiali; di conseguenza, non possono
certificare con "data certa" il momento della consegna.
Senza questa certificazione ufficiale la notifica perde forza davanti a
un giudice, specialmente quando si tratta di stabilire se una richiesta
di pagamento è arrivata nei tempi previsti dalla legge.
È il caso di ribadire che queste richieste di arretrati presentano delle
irregolarità:
- non indicano il numero di utenza o il codice fiscale dell'interessato;
- non indicano il numero di fattura e il periodo di fatturazione contestato;
- riguardano somme che potrebbero essere già cadute in prescrizione.
Un punto centrale riguarda proprio la prescrizione biennale: per le
bollette dell'acqua, il termine per chiedere il pagamento è di 2 anni (per i
consumi fatturati dopo il 1° gennaio 2020); se la curatela non ha inviato
solleciti validi entro questo tempo, il cittadino ha il diritto di
non pagare.
Per avere pieno valore legale e interrompere i termini di prescrizione, una
comunicazione deve essere inviata in modi che garantiscano l'identità del
mittente, del destinatario e la data di ricezione; gli strumenti validi
sono:
1. Poste Italiane, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (il
postino è un pubblico ufficiale);
2. PEC (Posta Elettronica Certificata), che ha lo stesso valore di una
raccomandata cartacea;
3. Ufficiale Giudiziario, per gli atti più formali.
La dichiarazione di fallimento è titolo per interrompere la prescrizione per
tutta la durata del fallimento; in questo caso il fallimento è stato
dichiarato nel giugno 2021 (per questo nelle raccomandate viene riportato
"ante 2021"), mentre prima del 2020 la prescrizione era quinquennale, il che
significa che un debito del 2016 con prescrizione 2021, poiché è
intervento il fallimento ad oggi non è prescritto.
Le raccomandate inviate tramite poste private sono regolari, ma non possono
certificare la data certa, riservata - tramite timbro a calendario - a poste
italiane.
Prima di procedere al pagamento di somme richieste per periodi lontani nel
tempo, è consigliabile verificare bene la data della fattura e il metodo con
cui è stata recapitata la raccomandata, rivolgendosi eventualmente a un
patronato o ad un legale per un controllo tecnico.
Il suggerimento che è possibile dare agli utenti è quello di contestare
il presunto debito tramite raccomandata o pec indirizzata ad
Affari Legali della Curatela Girgenti Acque, anche utilizzando la
seguente bozza di contestazione proposta dal Comitato Cittadino "Cara_Acqua":
"In riscontro alla Vs richiesta di pagamento bollette idriche arretrate, si
rappresenta che la stessa non può trovare accoglimento per l'estrema
indeterminatezza riferita al periodo di riferimento (ante 2021 non vuol dire
nulla dal punto di vista squisitamente giuridico), oltre all'assenza degli
estremi del titolo legittimante il presunto credito. Si resta in attesa
delle Vs determinazioni per le eventuali contestazioni in sede giudiziaria".
Comune. Grotte: il Consiglio approva il
rendiconto dell'esercizio 2025; rispettati i termini di legge
Foto di gruppo
Il
Consiglio comunale di Grotte si è riunito in seduta ordinaria lo scorso
giovedì 30 aprile per votare il rendiconto della gestione relativa
all’anno 2025. L’atto è stato approvato rispettando le scadenze
previste dalla normativa, così come era già successo il 26
febbraio per il bilancio di previsione 2026/2028.
(Il Sindaco con il
Presidente del Consiglio e gli Assessori)
Riuscire
a chiudere i documenti contabili entro i termini stabiliti è un passaggio
rilevante per la gestione del paese. Questo ha permesso al Comune di non
subire il commissariamento da parte della Regione Siciliana, una situazione
che ha invece riguardato altre realtà locali. Al di là dell'aspetto
burocratico, questi documenti sono fondamentali perché, come ricordato
spesso dalla Corte dei Conti, permettono di pianificare e controllare con
precisione tutta l'attività dell'amministrazione.
Per quanto riguarda lo stato delle casse comunali, restano ancora diverse
difficoltà finanziarie da affrontare; tuttavia i dati mostrano miglioramenti
reali e verificabili raggiunti nel corso degli ultimi anni. La redazione dei
bilanci è avvenuta - ha dichiarato il Primo Cittadino - seguendo criteri di
trasparenza e verità, tenendo conto delle correzioni suggerite dai controlli
della Corte dei Conti.
Il sindaco Alfonso Provvidenza ha attribuito i risultati ottenuti al
lavoro congiunto tra la parte politica e quella tecnica; in una nota ha
voluto ringraziare la Giunta, i dipendenti degli uffici comunali, il
Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri per l'impegno dimostrato
nello svolgimento dei propri compiti.
(Nella foto, da sinistra: agli assessori Cutaia e Minneci, il Presidente del
Consiglio Carlisi, il sindaco Provvidenza, gli assessori Di Salvo -
vicesindaco - e Butera).
Editoria.
"Con Leonardo Sciascia": le memorie di Gaspare Agnello su Leonardo
Sciascia, in un nuovo libro
Copertina
È
disponibile nelle librerie il nuovo volume di Gaspare Agnello dal titolo
“Con Leonardo Sciascia. Memorie e contributi biografici”, pubblicato
dalla casa editrice ETS di Pisa.
L'opera conta sulla prefazione della professoressa Daniela Marcheschi,
che ha avuto un ruolo decisivo nella realizzazione di questa pubblicazione.
(Copertina)
Il libro
è una versione riveduta e corretta di un lavoro precedente dell'autore,
intitolato “La terrazza della Noce”.
Sebbene Agnello non avesse inizialmente intenzione di dedicarsi a un nuovo
progetto editoriale, la prof.ssa Marcheschi lo ha spinto a dare alle stampe
queste pagine per via delle informazioni inedite sulla vita di Sciascia e
sulla storia del premio Racalmare.
Dopo un intervento di riordino dei contenuti, il volume è ora distribuito su
tutto il territorio nazionale.
Il testo raccoglie i ricordi degli incontri avvenuti tra l'autore e lo
scrittore di Racalmuto dal 1982 fino alla sua morte.
Al centro delle conversazioni c’era spesso la gestione del premio Racalmare
e la selezione dei libri da premiare.
Da queste memorie nasce un ritratto della letteratura della fine del
Novecento e del pensiero di Sciascia.
All'interno del libro si trovano riferimenti a diverse personalità del mondo
della cultura, tra cui Bufalino, Consolo, Collura, Castelli, Rigoni Stern
e Montalban.
Vengono inoltre trattati i temi principali dell'opera sciasciana:
l'interesse per la giustizia, i problemi legati alla mafia, il ruolo delle
donne, la scrittura e la sua particolare religiosità.
Il volume viene presentato agli alunni nelle scuole, dove spesso è difficile
riuscire a studiare in modo approfondito la letteratura della seconda metà
del Novecento.
Gaspare Agnello ha concluso la redazione di queste memorie ad Agrigento il
29 aprile 2026, affidandole ai lettori con la speranza che possano trovarle
interessanti.
Editoria. Incontro pubblico "Sulle tracce della
vera croce", di Grazia Pecoraro; venerdì 8 maggio
Locandina
Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18.00, presso il Centro
Polifunzionale “San Nicola - Stella Castiglione” di Grotte, si terrà la
presentazione del saggio storico di Grazia Pecoraro intitolato
"Sulle tracce della Vera Croce. Un viaggio alle origini del
cristianesimo", pubblicato dalla casa editrice agrigentina VGS Libri.
(Locandina)
La discussione del volume avverrà attraverso una modalità particolare: un
processo pubblico al libro. All’interno di una simbolica aula di tribunale,
persone con diverse visioni del mondo - credenti, agnostici, atei e
protestanti - si confronteranno sul tema della reliquia della croce,
cercando di distinguere tra realtà storica e narrazione religiosa.
Il dibattito vede Angela Roberto nel ruolo di presidente della
giuria, Giuseppina Iacono Baldanza sosterrà la parte dell'accusa,
mentre Renata Castiglione si occuperà della difesa. All'incontro,
coordinato dal giornalista Carmelo Arnone, saranno presenti anche il
sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza e l'assessore alla Legalità
Giusy Minneci.
L’iniziativa è della Pro Loco "Herbessus" di Grotte (presidente
Filippo Vitello), con il patrocinio del Comune e la
collaborazione della testata Grotte.info Quotidiano, con la
partecipazione della sezione FIDAPA di Racalmuto (presidente
Angela Giglia) e del Gruppo dei Giudei "A. Infantino" (presidente
Antonio Aquilina).
"Sulle tracce della Vera Croce" propone un’indagine sulle origini del
cristianesimo imperiale, concentrandosi sulla figura di Elena, madre di
Costantino, e sulla tradizione del ritrovamento della reliquia. L'opera
unisce rigore filologico e una narrazione scorrevole, analizzando fonti
patristiche e apocrife per distinguere la realtà storica dalle leggende
medievali. Il volume è arricchito da un saggio di Carlo Animato dedicato al
fenomeno del traffico di reliquie nel Medioevo.
L’autrice Grazia Pecoraro, nata a Favara, è la direttrice editoriale della
casa editrice VGS Libri; laureata in archeologia, si dedica da tempo alla
ricerca storica e alla saggistica, con un interesse specifico per
l'interpretazione dei fatti storici e la loro divulgazione culturale.
Attraverso i suoi studi esplora il legame tra fede, politica e costruzione
dei culti religiosi.
Chiesa.
Santa Messa all'aperto presso la cappelletta dell'Ecce Homo; domenica 3
maggio
Locandina
La
prossima domenica, 3 maggio 2026, la comunità ecclesiale di Grotte si
ritroverà presso la cappella votiva dell’Ecce Homo per l'annuale
appuntamento con un momento di preghiera. Il programma del pomeriggio
prevede l’inizio con il Santo Rosario alle ore 18.00, seguito dalla
celebrazione della Santa Messa alle 18.30.
(Locandina)
L'iniziativa è curata dalla comunità parrocchiale della Beata Maria Vergine
del Monte Carmelo e dal parroco, don Sergio Sanfilippo, che invita i
cittadini a partecipare alla funzione religiosa.
La celebrazione della Santa Messa all'aperto, ogni 3 maggio, rappresenta una
consuetudine molto sentita nel paese, che si ripete ogni anno da lungo
tempo. La piccola edicola votiva, situata nella parte alta di Grotte
all’incrocio tra via Cavour e via Di Vittorio, poco distante dalla fontana "Acquanova",
è un punto di riferimento importante per i residenti.
La storia di questo luogo sacro risale al 30 gennaio 1910, quando la
cappella fu costruita a ricordo di una missione francescana. Al suo interno
è custodito un mezzobusto che raffigura Gesù con le mani legate e la corona
di spine, immagine che dà il nome alla struttura.
Nel tempo l'espressione "Ecce Homo" è diventata per i grottesi un modo
comune per indicare questa zona dell'abitato, a testimonianza di un legame
che non è solo spirituale ma riguarda l'identità stessa della zona. Come
accade tradizionalmente per questa data, la funzione religiosa si svolge
nello spazio antistante la cappelletta, permettendo ai fedeli di
raccogliersi insieme all'aperto.
Politica.
"Agrigento:
abbiamo bisogno di un cambio di mentalità"; di Diego Russello
Diego Russello
Agrigento è la mia terra. Le mie radici. La mia identità.
Non ci vivo, ma la porto dentro ogni giorno.
Se oggi dovessi votare per il Sindaco, darei fiducia ad un giovane: Michele
Sodano, del movimento Contro Corrente di Ismaele Lavardera.
Perché? Perché credo che Agrigento e tutta la Sicilia abbiano bisogno di
qualcosa di diverso. Non di promesse già sentite, non di meccanismi già
visti.
Abbiamo bisogno di un cambio di mentalità. Di una comunità che smetta di
basarsi su logiche di favore, di dipendenza, di piccoli equilibri che
bloccano la crescita.
Abbiamo bisogno di libertà, responsabilità e visione.
Solo con un cambiamento reale, profondo, sarà possibile immaginare un futuro
diverso per Agrigento.
E lo dico con chiarezza: se vedrò un cambiamento autentico in questa
direzione, sarò il primo a pensare seriamente di investire nella mia terra.
Nello sport, nello sviluppo, nelle opportunità per i giovani.
Ma serve coraggio. Serve discontinuità. Serve una nuova classe dirigente.
Agrigento merita di più.
Diritto. "Analisi della disciplina sul fine vita
nell'Ordinamento italiano"; del dott. Salvatore Filippo Vitello
Salvatore Filippo Vitello
Legge 219/2017
Analisi della disciplina sul fine vita nell’Ordinamento italiano.
Premessa concettuale.
Nel dibattito sul fine vita occorre partire dal distinguere alcuni concetti
spesso confusi ed utilizzati indifferentemente come sinonimi: Eutanasia - coinvolge un atto intenzionale che pone fine alla vita
del paziente con la somministrazione di un farmaco (questo nell’Ordinamento
italiano è vietato e la fattispecie penale è quella dell’omicidio del
consenziente); Fine vita in senso generale - è invece l’assistenza ed il sostegno
forniti a malati terminali per garantire l’interruzione di pratiche
terapeutiche indispensabili alla sopravvivenza.
Il concetto di fine vita si sovrappone a quello di suicidio assistito.
Il problema di fondo allora, nel nostro Ordinamento, è questo: se siano
lecite o meno e con quali modalità quelle condotte di terzi che, ove
attuate, consentirebbero a molte persone, prostrate nel corpo e nello
spirito da gravissime malattie, di porre fine per sempre alle loro
sofferenze.
È da tempo che si dibatte in Italia di questo problema, prevalentemente
affrontato in sede giurisprudenziale stante l'inerzia del legislatore (vi è
una proposta di legge ferma al Senato a dimostrazione di quanto la questione
sia complessa e delicata).
Nel lungo arco temporale si è sviluppato un dibattito che ha conosciuto
diversi momenti significativi:
1. la sentenza Englaro (e prima ancora la vicenda Welby con il
proscioglimento del dott. Riccio a seguito del riconoscimento della causa di
non punibilità dell’adempimento del dovere);
2. la legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e sulle DAT (disposizioni
anticipate di trattamento); il consenso informato, in generale, è un
principio fondamentale del nostro Ordinamento, perché sottolinea
l’importanza di informare adeguatamente i pazienti riguardo ai trattamenti
proposti, comprese le loro potenziali conseguenze alternative;
3. l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 242/219.
Nelle sentenze Welby, Englaro e con la legge n. 219 del 2017 (sul consenso
informato e sulle DAT - disposizioni anticipate di trattamento) è stato
valorizzato ancor prima che dal legislatore dalla giurisprudenza di merito e
dalla Corte di Cassazione nell’ottobre 2007, il diritto della persona capace
di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario
per la propria sopravvivenza (compresi quelli di nutrizione e idratazione
artificiale), nonché il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure,
individuando come oggetto di tutela da parte dello Stato la dignità della
persona nella fase finale della vita (in contrapposizione alla concezione
fascista per cui la indisponibilità della vita era correlata agli obblighi
sociali dell’individuo).
In particolare nel caso di Eluana Englaro la Corte di Cassazione sez. I
civile, con la sentenza 16 ottobre 2007 n. 21748, ha affermato la
possibilità di autorizzare l’interruzione della terapia di sostegno vitale
in presenza delle seguenti indicazioni:
a) irreversibilità della condizione di stato vegetativo della paziente,
scientificamente fondata, in modo che non vi sia, in base agli standard
scientificamente riconosciuti, alcuna possibilità di recupero;
b) l’accertamento univoco della volontà della paziente, sulla base di
elementi tratti dal vissuto della medesima, dalla sua personalità e
convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici, circa il rifiuto
alla continuazione del trattamento.
La Corte di Appello di Milano con decreto del 25 giugno 2008, a seguito
della pronuncia della Corte di Cassazione, ha autorizzato l’interruzione
dell’alimentazione e dell’idratazione per la Englaro.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019.
Si tratta di procedimento scaturito dalla eccezione di costituzionalità
sollevata dalla Corte di Assise di Milano nel processo a carico di Cappato
in relazione all’art. 580 c.p..
Cappato era imputato per avere accompagnato una persona in Svizzera in una
clinica dove si praticava legittimamente il suicidio assistito, a certe
condizioni.
A seguito di imputazione coatta Cappato era giunto davanti alla Corte di
Assise con due imputazioni:
a) avere rafforzato il proposito suicidario;
b) averne agevolato l’esecuzione, con il trasporto in Svizzera.
La Corte Costituzionale ha circoscritto il quesito di costituzionalità alla
seguente domanda: Se sia costituzionalmente legittimo ritenere ricompresa
nella fattispecie di reato di istigazione al suicidio l’ipotesi di
agevolazione al suicidio di un soggetto che versi in uno stato di malattia
irreversibile che produce gravi sofferenze, essendo tenuto in vita grazie a
presidi medici in assenza dei quali andrebbe incontro, sia pure in modo
lento e doloroso per sé e per i suoi cari, alla fine della propria
esistenza.
Secondo il Giudice remittente il bene della Vita, nella prospettiva della
Costituzione, dovrebbe essere riguardato in una dimensione personalistica,
ossia come interesse del suo titolare volto a consentire il pieno sviluppo
della persona.
Da qui l’esaltazione del principio di libertà di autodeterminazione
individuale, anche nella fase finale della vita, come già in parte
realizzato con la sentenza Englaro e la legge del 2017 sul diritto del
paziente, nella cornice del consenso informato, di rifiutare le cure e di
lasciarsi morire.
Sulla base di tale premessa, secondo il Giudice remittente, non è conforme a
Costituzione (art. 2, 13 e 32) la punibilità di chi agevola il suicidio in
soggetto che si è certamente determinato ad interrompere le cure di
mantenimento in vita, avendo egli il diritto ad essere accompagnato una fine
dignitosa senza inutili sofferenze.
In questo senso la punibilità di condotte di questo tipo sarebbe pure
irragionevole poiché non distingue le condotte effettivamente lesive da
quelle volte invece a consentire di realizzare il principio di
autodeterminazione.
Un ulteriore profilo di incostituzionalità è stato individuato nell’art. 8
CEDU e quindi nell’art. 117 Cost..
L’art. 8 prevede il rispetto della vita privata e familiare, in relazione al
quale le interferenze statali su tale diritto possono essere ritenute
legittime solo a condizione che siano necessarie e proporzionate.
Nel legislazione italiana, l’assenza di flessibilità, secondo il giudice
remittente, viola i suddetti parametri.
La Corte ha adottato un’ordinanza interlocutoria, previa fissazioni di
alcuni principi che delimitano l’area di non conformità costituzionale della
fattispecie.
La Corte ha in premessa negato che il diritto alla vita di cui all’art. 2
Cost., postuli di per sé un diritto dell’individuo a morire, e quindi un
diritto ad un aiuto dello Stato a realizzare questo scopo. Essa ha però
riscontrato l’ambito di non conformità a Costituzione nei casi di una
persona:
a) affetta da una patologia irreversibile;
b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, intollerabili;
c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale;
d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
In queste situazioni, secondo la Corte, il divieto di aiuto limita la
libertà di autodeterminazione del malato nella scelte delle terapie,
comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze.
La Corte in quell’ordinanza ha altresì affermato che la complessità del
quadro impone un intervento del legislatore perché necessità di una
disciplina organica, anche in funzione della tutela di soggetti vulnerabili.
Per questa ragione ha rinviato la decisione al 24 settembre 2019, per dar
modo al Parlamento di intervenire.
Il Legislatore non ha però provveduto.
La Corte ha ripreso la questione riportando i termini del discorso alla
legge n. 219 del 2017 che consente:
a) di rifiutare o interrompere il trattamento sanitario ancorché necessario
alla sopravvivenza, compresa idratazione e nutrizione artificiale;
b) di accompagnare tale sospensione a terapie palliative e di sedazione
profonda che possono accompagnare la morte (la Corte rimanda alla legge n.
38 del 15 marzo del 2010, che contiene disposizioni per garantire l’accesso
del malato alle cure palliative e alla terapia del dolore).
La legge invece vieta i casi di eutanasia attiva, ossia la pratica di
trattamenti diretti a provocare la morte.
In questo quadro, afferma la Corte, è possibile configurare un aiuto
penalmente irrilevante. Un aiuto che si limiti all’interruzione di un
trattamento sanitario non voluto.
In conclusione la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.
580 nella parte in cui non esclude la punibilità di chi abbia agevolato
l’esecuzione del proposito di suicidio, sulla base delle indicazioni sopra
indicate, accertate secondo il procedimento disciplinato dalla legge sul
consenso informato del 2017.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2024.
Essa ha riguardato il profilo del paziente che pur in condizioni fisiche di
patologia gravemente invalidante ed irreversibile non dipenda da trattamenti
di sostegno vitale.
Il focus del tema si sposta quindi al concetto di trattamenti di sostegno
vitale (che già la giurisprudenza di merito estende a sostegno
farmacologico vitale o assistenziale, senza i quali si verificherebbe l’exitus).
Secondo il rimettente tali trattamenti sarebbero identificabili con quelli
previsti dalla legge del 2017, che possono essere interrotti su richiesta
dell’interessato.
Il
ragionamento della Corte.
L’art. 580 è posto a tutela della vita umana, bene che si colloca in una
posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona.
La vita della persona è dalla Corte ricondotta ai diritti inviolabili di cui
all’art. 2 Cost., ossia all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la
Costituzione.
Senza la vita tutti gli altri diritti non avrebbero senso.
Il diritto alla vita è riconosciuto anche dall’art. 2 CEDU, che tramite
l’art. 117 cost., entra nell’ambito delle coordinate di costituzionalità.
Il diritto alla vita è dovere dello Stato assicurare, come affermato nella
sentenza n. 50 del 2022, circa l’inammissibilità del referendum abrogativo
della norma che punisce l’omicidio del consenziente.
La Corte con la sentenza del 2019 riconosce il diritto a rifiutare o
interrompere il trattamento salvavita, prevedendo altresì ogni azione di
sostegno (nel contesto dell’alleanza di cura e fiducia medico-paziente) e
l’accompagnamento con terapia sedativa ed antidolorifica.
Il passaggio fondamentale della sentenza è il seguente: la ragione dell’art.
580 non può essere ravvisata nell’idea - cara al codice Rocco - di una
indisponibilità della vita umana nell’interesse della collettività. La
cintura di protezione intorno alla persona che si delinea con gli artt. 580
e 579 è quella di tutelare le persone che attraversano difficoltà e
sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di
porre fine alla vita subiscano interferenze esterne.
Si vuole in questo modo tutelare la vita delle persone in sé, soprattutto
quelle più in difficoltà, rispetto a scelte irreparabili.
Non è pertanto inibito al diritto penale di intervenire e vietare condotte
che spianino la strada a scelte di suicidio in nome di una astratta
autonomia.
Questo non ha impedito alla Corte a riconoscere che ogni paziente è titolare
di un diritto a rifiutare ogni trattamento sanitario, compreso quello salva
vita, sul solco di quanto già previsto dalla legge n. 219 del 2017 (consenso
informato e libertà di autodeterminazione delle terapie), che indica due
condizioni procedurali: verifica
dei presupposti di accesso di una struttura pubblica e parere del comitato
etico.
Il passo
successivo che il giudice remittente richiede alla Corte è quello di
garantire la non punibilità anche in assenza di terapie di sostegno vitale.
Per la
Corte l’unica possibilità consentita in materia di fine vita è quella di
interrompere il trattamento di sostegno vitale, cioè di porre fine alla
propria vita interrompendo le terapie.
Se non
ci sono queste terapie, e quindi il malato si governa autonomamente, non vi
è la possibilità di darsi la morte, poiché questo lasciarsi morire è
possibile solo con il rifiuto delle terapie, in forza del principio di
autodeterminazione negli interventi terapeutici.
Si
tratta, come rileva la Corte, all’evidenza, di situazioni differenti che non
possono avere la medesima disciplina.
Nel
primo caso, sulla base del principio del consenso informato, il paziente ha
il diritto a non intraprendere cure o ad interrompere cure non volute, a
tutela dell’integrità fisica della persona ed al libero sviluppo della
propria persona.
L’apertura invece a pratiche di suicidio assistito e di eutanasia apre spazi
che possono comportare dei rischi.
I rischi
sono quelli che in assenza di garanzie, persone che per varie ragioni si
ritengano inutili, possano decidere di farsi da parte.
È
compito del legislatore assumere le decisioni giuste per assicurare
l’equilibrio fra opposti valori.
La Corte
con la sentenza n. 50 del 2022 (sulla inammissibilità del referendum per
l’omicidio del consenziente) ha individuato una soglia minima di tutela
della vita umana non tollerando che questa possa dipendere dalla mera
volontà dell’interessato, a prescindere da alcune condizioni.
Affermazione importante.
Dal
punto di vista dell’ordinamento, ogni vita, anche quella più gravata da
patologie insopportabili, è portatrice di una inalienabile dignità. Per
questo non si può affermare che il divieto di cui all’art. 580 c.p. porta il
paziente a vivere una vita non degna.
È il
punto della sentenza che rimette al legislatore le scelte inerenti l’autoderminazione
evocata nell’ordinanza di rimessione.
La giurisprudenza sovranazionale.
La Corte
EDU intervenuta sul punto rimette ai singoli stati la ricerca di una
soluzione che realizzi un punto di equilibrio.
In
sostanza la sentenza non riconosce un diritto al suicidio ma indica i
singoli casi in cui l’aiuto al suicidio possa essere scriminato.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2025 su conflitto di
attribuzione dello Stato nei confronti della legge toscana n. 16 del 2025,
recante attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale sul fine vita.
Secondo
l’Avvocatura erariale gli interventi regionali, disciplinati dal legislatore
toscano, violerebbero la riserva esclusiva dello Stato, in ambito civile e
penale e violerebbero le regole sulle linee essenziali di assistenza.
La Corte
ha affermato che la Regione può dettare una disciplina riguardante
l’organizzazione delle procedure per il fine vita, pur in assenza di una
legge quadro, poiché i principi generali possono essere desunti dalla
legislazione vigente, come lette dalla Corte Costituzionale.
La
riconducibilità della legge regionale alla competenza propria della regione,
non esclude la criticità di alcune disposizioni.
Quattro
requisiti sostanziali e due procedurali sono stati già determinati dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019.
Sono
state invece dichiarate incostituzionali singoli disposizioni: art. 2,
che, con il richiamo alle sentenze della Corte, innova la fonte della causa
di non punibilità, attribuendo alla regione una impossibile competenza
penale.
Le norme
che prevedono termini di compimento delle procedure, vengono dichiarate
incostituzionali perché esorbitano dalla competenza regionale (ragioni di
eguaglianza a livello nazionale e equilibrio di valori fondamentali:
principio di autodeterminazione e diritto alla cura, impongono la competenza
statale).
La
somministrazione del farmaco per la morte dolce richiede la fissazione di
principi fondamentali da parte dello Stato, che assicurare la necessaria
uniformità su tutto il territorio nazionale.