www.rotte.info: periodico indipendente d'informazione del paese di Grotte (provincia di Agrigento).

Grotte.info Quotidiano - Maggio 2026

Home

>

Notiziario

>

Maggio 2026

 

03/05/2026

Iniziative. "Lu gruttisi", video di Gianni Russello: un mosaico di sorrisi tra orgoglio e tradizione

 

"Lu gruttisi", video di Gianni Russello: un mosaico di sorrisi tra orgoglio e tradizione
Guarda il video

Cosa rende una comunità tale? Non sono solo i confini geografici, ma il respiro quotidiano dei suoi abitanti, il rumore delle saracinesche che si alzano e la melodia di una lingua che sa di terra e di appartenenza. Il video di Gianni Russello, "Lu gruttisi" (guarda il video), è una lettera d'amore visiva alla città di Grotte, un racconto corale che mette al centro il volto umano del paese.

"Lu gruttisi", video di Gianni Russello: un mosaico di sorrisi tra orgoglio e tradizione
(Guarda il video)

Attraverso una carrellata di scene di vita quotidiana, il video ci porta dentro le botteghe, le piazze e le case, mostrandoci che l'essenza di Grotte risiede nella fierezza del suo popolo. Dalle luminarie in festa della piazza principale alla semplicità di un saluto per strada, ogni fotogramma celebra la gioia di far parte di questa comunità.
Il brano originale cantato in siciliano, che accompagna le immagini, è un inno all'allegria e alla bellezza del paese. Ecco alcuni passaggi tradotti:
Dimmi perché il mondo è tondo…
ma dimmi perché la gente è allegra...
è Grotte che è proprio così.
Dimmi perché il mare è grande...
ma dimmi perché questo paese è bello.
Se nasci a Grotte è bello perché nasci così.
Dimmi perché questa terra è dura...
ragazzi belli, si nasce così.

Anche se la ripresa non presenta interviste tradizionali, ogni cittadino inquadrato dalla telecamera rilascia una testimonianza silenziosa attraverso il proprio lavoro e il proprio sorriso. Quindi una panettiera ci accoglie con uno sfilatino appena sfornato e un saluto solare; un uomo dietro il bancone della sua attività, circondato da giornali e prodotti, regala un pollice alzato in segno di approvazione; baristi e ristoratori mostrano con orgoglio i loro locali, dalle macchine del caffè ai banconi carichi di dolci tipici; il macellaio al banco, il benzinaio che serve i clienti, sino agli operatori ecologici; il barbiere all'opera, il meccanico tra le gomme e l'impiegato. Non mancano i giovani e i bambini ma anche gli anziani che siedono al bar o nei circoli, testimoni della storia del paese.
Il filmato si conclude con la presenza dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dell'Amministrazione comunale davanti alla Chiesa, a indicare l'unità civile e religiosa della comunità.
Il video "Lu gruttisi" non è solo un videoclip musicale ma un'operazione di marketing sociale ed emotivo. La scelta di inquadrare i cittadini nel loro contesto lavorativo è vincente: nobilita il lavoro quotidiano e lo trasforma in un atto di amore verso il territorio.
La "Grotte" che emerge da queste immagini è una città che non si arrende alla durezza della terra (citata nel testo), ma che risponde con l'allegria e la solidarietà. Essere "Gruttisi" diventa quindi una condizione dello spirito, un modo di affrontare la vita con il sorriso e il pollice alzato.
La forza del video risiede nella sua autenticità: non ci sono attori ma persone reali che guardano dritto in camera, dicendo allo spettatore: "Noi siamo qui, siamo felici di esserlo, e questo è il nostro posto nel mondo".
In un'epoca di globalizzazione, "Lu gruttisi" ci ricorda che il senso di appartenenza a una piccola comunità è ancora il collante più potente che abbiamo.

Le riprese e la regia sono a cura di Gianni Russello
- guarda il video - ; il montaggio è stato realizzato da Elisa Russello.  
  

Carmelo Arnone
3 maggio 2026
© Riproduzione riservata.
Vietato l'utilizzo dell'articolo tramite copiatura o modifica attraverso programmi di intelligenza artificiale.

        


 

Torna alla home page Torna su

Per intervenire su questo articolo: "Contattaci" o invia una "E-mail"

Seguici su Segui "Grotte.info Quotidiano" su Facebook


03/05/2026

Teatro. "Uno strappo nel cielo di carta" con Carmen Butera; il 16 e 17 maggio alla "Posta Vecchia" di Agrigento

 

"Uno strappo nel cielo di carta"
Locandina

Il Teatro della Posta Vecchia di Agrigento propone una nuova produzione intitolata "Uno strappo nel cielo di carta". Il lavoro, presentato dall’Associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento e dalla UILT Sicilia, consiste in uno studio teatrale originale che analizza alcuni personaggi nati dalla penna di Luigi Pirandello.

"Uno strappo nel cielo di carta"
(Locandina)

I testi, le musiche originali e la regia sono di Salvatore Nocera Bracco, con la collaborazione di Caterina Montalbano come aiuto regia. Gli attori che portano in scena questa rappresentazione sono Carmen Butera, Paolo Di Noto, Marcella Lattuca, Rosamaria Montalbano, Angelo Sanfilippo e Lillo Zarbo.
Le recite sono previste per sabato 16 maggio 2026 alle ore 21.00 e per domenica 17 maggio 2026 alle ore 18.00.
Tra i protagonisti sul palco troviamo Carmen Butera, attrice di Grotte, con una carriera artistica legata a diverse produzioni del territorio agrigentino. Nel 2018 ha ottenuto il premio come Miglior Attrice Protagonista alla rassegna di Licata per la sua interpretazione nello spettacolo "Fior de... Teatro. Sebben che siamo donne". Ha collaborato spesso con il regista Giovanni Volpe partecipando a lavori come "In ogni pozzo c'è l'acqua", opera premiata al Teatro Pirandello di Agrigento, e in produzioni ispirate a opere di Pirandello come "La veste lunga". Oltre all'attività strettamente teatrale, ha preso parte a diverse iniziative culturali, prestando la propria voce e presenza scenica a momenti di lettura e performance
.     
  

Redazione

3 maggio 2026
© Riproduzione riservata.
                 


 

Torna alla home page Torna su

Per intervenire su questo articolo: "Contattaci" o invia una "E-mail"

Seguici su Segui "Grotte.info Quotidiano" su Facebook


02/05/2026

Diritti. Pagamento presunti arretrati Girgenti Acque: cosa sapere sulle raccomandate e i diritti dei cittadini

 

Girgenti Acque? No, grazie!
No. Grazie!

La curatela del fallimento di Girgenti Acque sta inviando numerose richieste di pagamento per recuperare presunti debiti del passato. Molte di queste comunicazioni arrivano ai cittadini tramite servizi di posta privata, un sistema che però presenta dei limiti legali importanti da conoscere.
Le raccomandate affidate a operatori privati hanno un costo molto basso per chi le spedisce ma non garantiscono lo stesso valore legale di quelle ufficiali. La legge stabilisce che gli addetti di queste società non sono pubblici ufficiali; di conseguenza, non possono certificare con "data certa" il momento della consegna.
Senza questa certificazione ufficiale la notifica perde forza davanti a un giudice, specialmente quando si tratta di stabilire se una richiesta di pagamento è arrivata nei tempi previsti dalla legge.
È il caso di ribadire che queste richieste di arretrati presentano delle irregolarità:
- non indicano il numero di utenza o il codice fiscale dell'interessato;
- non indicano il numero di fattura e il periodo di fatturazione contestato;
- riguardano somme che potrebbero essere già cadute in prescrizione.
Un punto centrale riguarda proprio la prescrizione biennale: per le bollette dell'acqua, il termine per chiedere il pagamento è di 2 anni (per i consumi fatturati dopo il 1° gennaio 2020); se la curatela non ha inviato solleciti validi entro questo tempo, il cittadino ha il diritto di non pagare.
Per avere pieno valore legale e interrompere i termini di prescrizione, una comunicazione deve essere inviata in modi che garantiscano l'identità del mittente, del destinatario e la data di ricezione; gli strumenti validi sono:
1. Poste Italiane, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (il postino è un pubblico ufficiale);
2. PEC (Posta Elettronica Certificata), che ha lo stesso valore di una raccomandata cartacea;
3. Ufficiale Giudiziario, per gli atti più formali.
La dichiarazione di fallimento è titolo per interrompere la prescrizione per tutta la durata del fallimento; in questo caso il fallimento è stato dichiarato nel giugno 2021 (per questo nelle raccomandate viene riportato "ante 2021"), mentre prima del 2020 la prescrizione era quinquennale, il che significa che un debito del 2016 con prescrizione 2021, poiché è intervento il fallimento ad oggi non è prescritto.
Le raccomandate inviate tramite poste private sono regolari, ma non possono certificare la data certa, riservata - tramite timbro a calendario - a poste italiane.
Prima di procedere al pagamento di somme richieste per periodi lontani nel tempo, è consigliabile verificare bene la data della fattura e il metodo con cui è stata recapitata la raccomandata, rivolgendosi eventualmente a un patronato o ad un legale per un controllo tecnico.
Il suggerimento che è possibile dare agli utenti è quello di contestare il presunto debito tramite raccomandata o pec indirizzata ad Affari Legali della Curatela Girgenti Acque, anche utilizzando la seguente bozza di contestazione proposta dal Comitato Cittadino "Cara_Acqua":
"In riscontro alla Vs richiesta di pagamento bollette idriche arretrate, si rappresenta che la stessa non può trovare accoglimento per l'estrema indeterminatezza riferita al periodo di riferimento (ante 2021 non vuol dire nulla dal punto di vista squisitamente giuridico), oltre all'assenza degli estremi del titolo legittimante il presunto credito. Si resta in attesa delle Vs determinazioni per le eventuali contestazioni in sede giudiziaria"
.     
  

Carmelo Arnone

2 maggio 2026
© Riproduzione riservata.
                 


 

Torna alla home page Torna su

Per intervenire su questo articolo: "Contattaci" o invia una "E-mail"

Seguici su Segui "Grotte.info Quotidiano" su Facebook


02/05/2026

Comune. Grotte: il Consiglio approva il rendiconto dell'esercizio 2025; rispettati i termini di legge

 

Il Sindaco con il Presidente del Consiglio e gli Assessori
Foto di gruppo

Il Consiglio comunale di Grotte si è riunito in seduta ordinaria lo scorso giovedì 30 aprile per votare il rendiconto della gestione relativa all’anno 2025. L’atto è stato approvato rispettando le scadenze previste dalla normativa, così come era già successo il 26 febbraio per il bilancio di previsione 2026/2028.

Il Sindaco con il Presidente del Consiglio e gli Assessori
(Il Sindaco con il Presidente del Consiglio e gli Assessori)

Riuscire a chiudere i documenti contabili entro i termini stabiliti è un passaggio rilevante per la gestione del paese. Questo ha permesso al Comune di non subire il commissariamento da parte della Regione Siciliana, una situazione che ha invece riguardato altre realtà locali. Al di là dell'aspetto burocratico, questi documenti sono fondamentali perché, come ricordato spesso dalla Corte dei Conti, permettono di pianificare e controllare con precisione tutta l'attività dell'amministrazione.
Per quanto riguarda lo stato delle casse comunali, restano ancora diverse difficoltà finanziarie da affrontare; tuttavia i dati mostrano miglioramenti reali e verificabili raggiunti nel corso degli ultimi anni. La redazione dei bilanci è avvenuta - ha dichiarato il Primo Cittadino - seguendo criteri di trasparenza e verità, tenendo conto delle correzioni suggerite dai controlli della Corte dei Conti.
Il sindaco Alfonso Provvidenza ha attribuito i risultati ottenuti al lavoro congiunto tra la parte politica e quella tecnica; in una nota ha voluto ringraziare la Giunta, i dipendenti degli uffici comunali, il Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri per l'impegno dimostrato nello svolgimento dei propri compiti
.
(Nella foto, da sinistra: agli assessori Cutaia e Minneci, il Presidente del Consiglio Carlisi, il sindaco Provvidenza, gli assessori Di Salvo - vicesindaco - e Butera).
     
  

Redazione

2 maggio 2026
© Riproduzione riservata.
                 


 

Torna alla home page Torna su

Per intervenire su questo articolo: "Contattaci" o invia una "E-mail"

Seguici su Segui "Grotte.info Quotidiano" su Facebook


02/05/2026

Editoria. "Con Leonardo Sciascia": le memorie di Gaspare Agnello su Leonardo Sciascia, in un nuovo libro

 

Le memorie di Gaspare Agnello su Leonardo Sciascia, in un nuovo libro
Copertina

È disponibile nelle librerie il nuovo volume di Gaspare Agnello dal titolo “Con Leonardo Sciascia. Memorie e contributi biografici”, pubblicato dalla casa editrice ETS di Pisa. L'opera conta sulla prefazione della professoressa Daniela Marcheschi, che ha avuto un ruolo decisivo nella realizzazione di questa pubblicazione.

Le memorie di Gaspare Agnello su Leonardo Sciascia, in un nuovo libro
(Copertina)

Il libro è una versione riveduta e corretta di un lavoro precedente dell'autore, intitolato “La terrazza della Noce”. Sebbene Agnello non avesse inizialmente intenzione di dedicarsi a un nuovo progetto editoriale, la prof.ssa Marcheschi lo ha spinto a dare alle stampe queste pagine per via delle informazioni inedite sulla vita di Sciascia e sulla storia del premio Racalmare. Dopo un intervento di riordino dei contenuti, il volume è ora distribuito su tutto il territorio nazionale.
Il testo raccoglie i ricordi degli incontri avvenuti tra l'autore e lo scrittore di Racalmuto dal 1982 fino alla sua morte. Al centro delle conversazioni c’era spesso la gestione del premio Racalmare e la selezione dei libri da premiare.
Da queste memorie nasce un ritratto della letteratura della fine del Novecento e del pensiero di Sciascia.
All'interno del libro si trovano riferimenti a diverse personalità del mondo della cultura, tra cui Bufalino, Consolo, Collura, Castelli, Rigoni Stern e Montalban. Vengono inoltre trattati i temi principali dell'opera sciasciana: l'interesse per la giustizia, i problemi legati alla mafia, il ruolo delle donne, la scrittura e la sua particolare religiosità.
Il volume viene presentato agli alunni nelle scuole, dove spesso è difficile riuscire a studiare in modo approfondito la letteratura della seconda metà del Novecento.
Gaspare Agnello ha concluso la redazione di queste memorie ad Agrigento il 29 aprile 2026, affidandole ai lettori con la speranza che possano trovarle interessanti
.     
  

Redazione

2 maggio 2026
© Riproduzione riservata.
                 


 

Torna alla home page Torna su

Per intervenire su questo articolo: "Contattaci" o invia una "E-mail"

Seguici su Segui "Grotte.info Quotidiano" su Facebook


01/05/2026

Curiosità. "I mesi dell'anno in filastrocca - Maggio"; di Giuseppe Castronovo

 

I mesi dell'anno in filastrocca
Filastrocca dei mesi


"
I MESI DELL'ANNO IN FILASTROCCA"

MAGGIO

Maggio ortolano,
molta paglia e poco grano.

Maggio delle rose,
gioia delle spose.

Maggio rosato,
mese profumato.

Non ci sono:
vecchi senza dolori,
giovani senza amori,
maggio senza fiori
.
     

 

   

Giuseppe Castronovo
(gcastronovo.blogspot.it)
  

 

Torna alla home page Torna su

Per intervenire su questo articolo: "Contattaci" o invia una "E-mail"

Seguici su Segui "Grotte.info Quotidiano" su Facebook


01/05/2026

Editoria. Incontro pubblico "Sulle tracce della vera croce", di Grazia Pecoraro; venerdì 8 maggio

 

Incontro pubblico "Sulle tracce della vera croce", di Grazia Pecoraro
Locandina

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18.00, presso il Centro Polifunzionale “San Nicola - Stella Castiglione” di Grotte, si terrà la presentazione del saggio storico di Grazia Pecoraro intitolato "Sulle tracce della Vera Croce. Un viaggio alle origini del cristianesimo", pubblicato dalla casa editrice agrigentina VGS Libri.

Incontro pubblico "Sulle tracce della vera croce", di Grazia Pecoraro
(Locandina)

La discussione del volume avverrà attraverso una modalità particolare: un processo pubblico al libro. All’interno di una simbolica aula di tribunale, persone con diverse visioni del mondo - credenti, agnostici, atei e protestanti - si confronteranno sul tema della reliquia della croce, cercando di distinguere tra realtà storica e narrazione religiosa.
Il dibattito vede Angela Roberto nel ruolo di presidente della giuria, Giuseppina Iacono Baldanza sosterrà la parte dell'accusa, mentre Renata Castiglione si occuperà della difesa. All'incontro, coordinato dal giornalista Carmelo Arnone, saranno presenti anche il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza e l'assessore alla Legalità Giusy Minneci.
L’iniziativa è della Pro Loco "Herbessus" di Grotte (presidente Filippo Vitello), con il patrocinio del Comune e la collaborazione della testata Grotte.info Quotidiano, con la partecipazione della sezione FIDAPA di Racalmuto (presidente Angela Giglia) e del Gruppo dei Giudei "A. Infantino" (presidente Antonio Aquilina).
"Sulle tracce della Vera Croce" propone un’indagine sulle origini del cristianesimo imperiale, concentrandosi sulla figura di Elena, madre di Costantino, e sulla tradizione del ritrovamento della reliquia. L'opera unisce rigore filologico e una narrazione scorrevole, analizzando fonti patristiche e apocrife per distinguere la realtà storica dalle leggende medievali. Il volume è arricchito da un saggio di Carlo Animato dedicato al fenomeno del traffico di reliquie nel Medioevo.
L’autrice Grazia Pecoraro, nata a Favara, è la direttrice editoriale della casa editrice VGS Libri; laureata in archeologia, si dedica da tempo alla ricerca storica e alla saggistica, con un interesse specifico per l'interpretazione dei fatti storici e la loro divulgazione culturale. Attraverso i suoi studi esplora il legame tra fede, politica e costruzione dei culti religiosi
.     
  

Redazione

1 maggio 2026
© Riproduzione riservata.
                 


 

Torna alla home page Torna su

Per intervenire su questo articolo: "Contattaci" o invia una "E-mail"

Seguici su Segui "Grotte.info Quotidiano" su Facebook


01/05/2026

Chiesa. Santa Messa all'aperto presso la cappelletta dell'Ecce Homo; domenica 3 maggio

 

Santa Messa all'aperto presso la cappelletta dell'Ecce Homo
Locandina

La prossima domenica, 3 maggio 2026, la comunità ecclesiale di Grotte si ritroverà presso la cappella votiva dell’Ecce Homo per l'annuale appuntamento con un momento di preghiera. Il programma del pomeriggio prevede l’inizio con il Santo Rosario alle ore 18.00, seguito dalla celebrazione della Santa Messa alle 18.30.

Santa Messa all'aperto presso la cappelletta dell'Ecce Homo
(Locandina)

L'iniziativa è curata dalla comunità parrocchiale della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo e dal parroco, don Sergio Sanfilippo, che invita i cittadini a partecipare alla funzione religiosa.
La celebrazione della Santa Messa all'aperto, ogni 3 maggio, rappresenta una consuetudine molto sentita nel paese, che si ripete ogni anno da lungo tempo. La piccola edicola votiva, situata nella parte alta di Grotte all’incrocio tra via Cavour e via Di Vittorio, poco distante dalla fontana "Acquanova", è un punto di riferimento importante per i residenti.
La storia di questo luogo sacro risale al 30 gennaio 1910, quando la cappella fu costruita a ricordo di una missione francescana. Al suo interno è custodito un mezzobusto che raffigura Gesù con le mani legate e la corona di spine, immagine che dà il nome alla struttura.
Nel tempo l'espressione "Ecce Homo" è diventata per i grottesi un modo comune per indicare questa zona dell'abitato, a testimonianza di un legame che non è solo spirituale ma riguarda l'identità stessa della zona. Come accade tradizionalmente per questa data, la funzione religiosa si svolge nello spazio antistante la cappelletta, permettendo ai fedeli di raccogliersi insieme all'aperto
.     
  

Carmelo Arnone

1 maggio 2026
© Riproduzione riservata.
                 


 

Torna alla home page Torna su

Per intervenire su questo articolo: "Contattaci" o invia una "E-mail"

Seguici su Segui "Grotte.info Quotidiano" su Facebook


01/05/2026

Politica. "Agrigento: abbiamo bisogno di un cambio di mentalità"; di Diego Russello

 

Diego Russello
Diego Russello

Agrigento è la mia terra. Le mie radici. La mia identità.
Non ci vivo, ma la porto dentro ogni giorno.
Se oggi dovessi votare per il Sindaco, darei fiducia ad un giovane: Michele Sodano, del movimento Contro Corrente di Ismaele Lavardera.
Perché? Perché credo che Agrigento e tutta la Sicilia abbiano bisogno di qualcosa di diverso. Non di promesse già sentite, non di meccanismi già visti.
Abbiamo bisogno di un cambio di mentalità. Di una comunità che smetta di basarsi su logiche di favore, di dipendenza, di piccoli equilibri che bloccano la crescita.
Abbiamo bisogno di libertà, responsabilità e visione.
Solo con un cambiamento reale, profondo, sarà possibile immaginare un futuro diverso per Agrigento.
E lo dico con chiarezza: se vedrò un cambiamento autentico in questa direzione, sarò il primo a pensare seriamente di investire nella mia terra. Nello sport, nello sviluppo, nelle opportunità per i giovani.
Ma serve coraggio. Serve discontinuità. Serve una nuova classe dirigente.
Agrigento merita di più
.  
  

Diego Russello

1 maggio 2026
© Riproduzione riservata.
        

 

Torna alla home page Torna su

Per intervenire su questo articolo: "Contattaci" o invia una "E-mail"

Seguici su Segui "Grotte.info Quotidiano" su Facebook


01/05/2026

Diritto. "Analisi della disciplina sul fine vita nell'Ordinamento italiano"; del dott. Salvatore Filippo Vitello

 

Dott. Salvatore Filippo Vitello
Salvatore Filippo Vitello

Legge 219/2017
Legge 219/2017


Analisi della disciplina sul fine vita nell’Ordinamento italiano.

Premessa  concettuale.
Nel dibattito sul fine vita occorre partire dal distinguere alcuni concetti spesso confusi ed utilizzati indifferentemente come sinonimi:
Eutanasia - coinvolge un atto intenzionale che pone fine alla vita del paziente con la somministrazione di un farmaco (questo nell’Ordinamento italiano è vietato e la fattispecie penale è quella dell’omicidio del consenziente);
Fine vita in senso generale - è invece l’assistenza ed il sostegno forniti a malati terminali per garantire l’interruzione di pratiche terapeutiche indispensabili alla sopravvivenza.
Il concetto di fine vita si sovrappone a quello di suicidio assistito.
Il problema di fondo allora, nel nostro Ordinamento, è questo: se siano lecite o meno e con quali modalità quelle condotte di terzi che, ove attuate, consentirebbero a molte persone, prostrate nel corpo e nello spirito da gravissime malattie, di porre fine per sempre alle loro sofferenze.

È da tempo che si dibatte in Italia di questo problema, prevalentemente affrontato in sede giurisprudenziale stante l'inerzia del legislatore (vi è una proposta di legge ferma al Senato a dimostrazione di quanto la questione sia complessa e delicata).
Nel lungo arco temporale si è sviluppato un dibattito che ha conosciuto diversi momenti significativi:
1. la sentenza Englaro (e prima ancora la vicenda Welby con il proscioglimento del dott. Riccio a seguito del riconoscimento della causa di non punibilità dell’adempimento del dovere);
2. la legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e sulle DAT (disposizioni anticipate di trattamento); il consenso informato, in generale, è un principio fondamentale del nostro Ordinamento, perché sottolinea l’importanza di informare adeguatamente i pazienti riguardo ai trattamenti proposti, comprese le loro potenziali conseguenze alternative;
3. l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 242/219.

Nelle sentenze Welby, Englaro e con la legge n. 219 del 2017 (sul consenso informato e sulle DAT - disposizioni anticipate di trattamento) è stato valorizzato ancor prima che dal legislatore dalla giurisprudenza di merito e dalla Corte di Cassazione nell’ottobre 2007, il diritto della persona capace di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario per la propria sopravvivenza (compresi quelli di nutrizione e idratazione artificiale), nonché il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, individuando come oggetto di tutela da parte dello Stato la dignità della persona nella fase finale della vita (in contrapposizione alla concezione fascista per cui la indisponibilità della vita era correlata agli obblighi sociali dell’individuo).
In particolare nel caso di Eluana Englaro la Corte di Cassazione sez. I civile, con la sentenza 16 ottobre 2007 n. 21748, ha affermato la possibilità di autorizzare l’interruzione della terapia di sostegno vitale in presenza delle seguenti indicazioni:
a) irreversibilità della condizione di stato vegetativo della paziente, scientificamente fondata, in modo che non vi sia, in base agli standard scientificamente riconosciuti, alcuna possibilità di recupero;
b) l’accertamento univoco della volontà della paziente, sulla base di elementi tratti dal vissuto della medesima, dalla sua personalità e convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici, circa il rifiuto alla continuazione del trattamento.
La Corte di Appello di Milano con decreto del 25 giugno 2008, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, ha autorizzato l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione per la Englaro.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019.
Si tratta di procedimento scaturito dalla eccezione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Assise di Milano nel processo a carico di Cappato in relazione all’art. 580 c.p..
Cappato era imputato per avere accompagnato una persona in Svizzera in una clinica dove si praticava legittimamente il suicidio assistito, a certe condizioni.
A seguito di imputazione coatta Cappato era giunto davanti alla Corte di Assise con due imputazioni:
a) avere rafforzato il proposito suicidario;
b) averne agevolato l’esecuzione, con il trasporto in Svizzera.
La Corte Costituzionale ha circoscritto il quesito di costituzionalità  alla seguente domanda: Se sia costituzionalmente legittimo ritenere ricompresa nella fattispecie di reato di istigazione al suicidio l’ipotesi di agevolazione al suicidio di un soggetto che versi in uno stato di malattia irreversibile che produce gravi sofferenze, essendo tenuto in vita grazie a presidi medici in assenza dei quali andrebbe incontro, sia pure in modo lento e doloroso per sé e per i suoi cari, alla fine della propria esistenza.
Secondo il Giudice remittente il bene della Vita, nella prospettiva della Costituzione, dovrebbe essere riguardato in una dimensione personalistica, ossia come interesse del suo titolare volto a consentire il pieno sviluppo della persona.
Da qui l’esaltazione del principio di libertà di autodeterminazione individuale, anche nella fase finale della vita, come già in parte realizzato con la sentenza Englaro e la legge del 2017 sul diritto del paziente, nella cornice del consenso informato, di rifiutare le cure e di lasciarsi morire.
Sulla base di tale premessa, secondo il Giudice remittente, non è conforme a Costituzione (art. 2, 13 e 32) la punibilità di chi agevola il suicidio in soggetto che si è certamente determinato ad interrompere le cure di mantenimento in vita, avendo egli il diritto ad essere accompagnato una fine dignitosa senza inutili sofferenze.
In questo senso la punibilità di condotte di questo tipo sarebbe pure irragionevole poiché non distingue le condotte effettivamente lesive da quelle volte invece a consentire di realizzare il principio di autodeterminazione.

Un ulteriore profilo di incostituzionalità è stato individuato nell’art. 8 CEDU e quindi nell’art. 117 Cost..
L’art. 8 prevede il rispetto della vita privata e familiare, in relazione al quale le interferenze statali su tale diritto possono essere ritenute legittime solo a condizione che siano necessarie e proporzionate.
Nel legislazione italiana, l’assenza di flessibilità, secondo il giudice remittente, viola i suddetti parametri.
La Corte ha adottato un’ordinanza interlocutoria, previa fissazioni di alcuni principi che delimitano l’area di non conformità costituzionale della fattispecie.
La Corte ha in premessa negato che il diritto alla vita di cui all’art. 2 Cost., postuli di per sé un diritto dell’individuo a morire, e quindi un diritto ad un aiuto dello Stato a realizzare questo scopo. Essa ha però riscontrato l’ambito di non conformità a Costituzione nei casi di una persona:
a) affetta da una patologia irreversibile;
b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, intollerabili;
c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale;
d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
In queste situazioni, secondo la Corte, il divieto di aiuto limita la libertà di autodeterminazione del malato nella scelte delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze.
La Corte in quell’ordinanza ha altresì affermato che la complessità del quadro impone un intervento del legislatore perché necessità di una disciplina organica, anche in funzione della tutela di soggetti vulnerabili.
Per questa ragione ha rinviato la decisione al 24 settembre 2019, per dar modo al Parlamento di intervenire.
Il Legislatore non ha però provveduto.
La Corte ha ripreso la questione riportando i termini del discorso alla legge n. 219 del 2017 che consente:
a) di rifiutare o interrompere il trattamento sanitario ancorché necessario alla sopravvivenza, compresa idratazione e nutrizione artificiale;
b) di accompagnare tale sospensione a terapie palliative e di sedazione profonda che possono accompagnare la morte (la Corte rimanda alla legge n. 38 del 15 marzo del 2010, che contiene disposizioni per garantire l’accesso del malato alle cure palliative e alla terapia del dolore).
La legge invece vieta i casi di eutanasia attiva, ossia la pratica di trattamenti diretti a provocare la morte.
In questo quadro, afferma la Corte, è possibile configurare un aiuto penalmente irrilevante. Un aiuto che si limiti all’interruzione di un trattamento sanitario non voluto.
In conclusione la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 580 nella parte in cui non esclude la punibilità di chi abbia agevolato l’esecuzione del proposito di suicidio, sulla base delle indicazioni sopra indicate, accertate secondo il procedimento disciplinato dalla legge sul consenso informato del 2017.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2024.
Essa ha riguardato il profilo del paziente che pur in condizioni fisiche di patologia gravemente invalidante ed irreversibile non dipenda da trattamenti di sostegno vitale.
Il focus del tema si sposta quindi al concetto di trattamenti di sostegno vitale  (che già la giurisprudenza di merito estende a sostegno farmacologico vitale o assistenziale, senza i quali si verificherebbe l’exitus).
Secondo il rimettente tali trattamenti sarebbero identificabili con quelli previsti dalla legge del 2017, che possono essere interrotti su richiesta dell’interessato.

I
l ragionamento della Corte.
L’art. 580 è posto a tutela della vita umana, bene che si colloca in una posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona.
La vita della persona è dalla Corte ricondotta ai diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost., ossia all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione.
Senza la vita tutti gli altri diritti non avrebbero senso.
Il diritto alla vita è riconosciuto anche dall’art. 2 CEDU, che tramite l’art. 117 cost., entra nell’ambito delle coordinate di costituzionalità.
Il diritto alla vita è dovere dello Stato assicurare, come affermato nella sentenza n. 50 del 2022, circa l’inammissibilità del referendum abrogativo della norma che punisce l’omicidio del consenziente.
La Corte con la sentenza del 2019 riconosce il diritto a rifiutare o interrompere il trattamento salvavita, prevedendo altresì ogni azione di sostegno (nel contesto dell’alleanza di cura e fiducia medico-paziente) e l’accompagnamento con terapia sedativa ed antidolorifica.
Il passaggio fondamentale della sentenza è il seguente: la ragione dell’art. 580 non può essere ravvisata nell’idea - cara al codice Rocco - di una indisponibilità della vita umana nell’interesse della collettività. La cintura di protezione intorno alla persona che si delinea con gli artt. 580 e 579 è quella di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre fine alla vita subiscano interferenze esterne.
Si vuole in questo modo tutelare la vita delle persone in sé, soprattutto quelle più in difficoltà, rispetto a scelte irreparabili.
Non è pertanto inibito al diritto penale di intervenire e vietare condotte che spianino la strada a scelte di suicidio in nome di una astratta autonomia.
Questo non ha impedito alla Corte a riconoscere che ogni paziente è titolare di un diritto a rifiutare ogni trattamento sanitario, compreso quello salva vita, sul solco di quanto già previsto dalla legge n. 219 del 2017 (consenso informato e libertà di autodeterminazione delle terapie), che indica due condizioni procedurali: verifica dei presupposti di accesso di una struttura pubblica e parere del comitato etico.
Il passo successivo che il giudice remittente richiede alla Corte è quello di garantire la non punibilità anche in assenza di terapie di sostegno vitale.
Per la Corte l’unica possibilità consentita in materia di fine vita è quella di interrompere il trattamento di sostegno vitale, cioè di porre fine alla propria vita interrompendo le terapie.
Se non ci sono queste terapie, e quindi il malato si governa autonomamente, non vi è la possibilità di darsi la morte, poiché questo lasciarsi morire è possibile solo con il rifiuto delle terapie, in forza del principio di autodeterminazione negli interventi terapeutici.
Si tratta, come rileva la Corte, all’evidenza, di situazioni differenti che non possono avere la medesima disciplina.
Nel primo caso, sulla base del principio del consenso informato, il paziente ha il diritto a non intraprendere cure o ad interrompere cure non volute, a tutela dell’integrità fisica della persona ed al libero sviluppo della propria persona.
L’apertura invece a pratiche di suicidio assistito e di eutanasia apre spazi che possono comportare dei rischi.
I rischi sono quelli che in assenza di garanzie, persone che per varie ragioni si ritengano inutili, possano decidere di farsi da parte.
È compito del legislatore assumere le decisioni giuste per assicurare l’equilibrio fra opposti valori.
La Corte con la sentenza n. 50 del 2022 (sulla inammissibilità del referendum per l’omicidio del consenziente) ha individuato una soglia minima di tutela della vita umana non tollerando che questa possa dipendere dalla mera volontà dell’interessato, a prescindere da alcune condizioni.

Affermazione importante.
Dal punto di vista dell’ordinamento, ogni vita, anche quella più gravata da patologie insopportabili, è portatrice di una inalienabile dignità. Per questo non si può affermare che il divieto di cui all’art. 580 c.p. porta il paziente a vivere una vita non degna.
È il punto della sentenza che rimette al legislatore le scelte inerenti l’autoderminazione evocata nell’ordinanza di rimessione.

La giurisprudenza sovranazionale.
La Corte EDU intervenuta sul punto rimette ai singoli stati la ricerca di una soluzione che realizzi un punto di equilibrio.
In sostanza la sentenza non riconosce un diritto al suicidio ma indica i singoli casi in cui l’aiuto al suicidio possa essere scriminato.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2025 su conflitto di attribuzione dello Stato nei confronti della legge toscana n. 16 del 2025, recante attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale sul fine vita.
Secondo l’Avvocatura erariale gli interventi regionali, disciplinati dal legislatore toscano, violerebbero la riserva esclusiva dello Stato, in ambito civile e penale e violerebbero le regole sulle linee essenziali di assistenza.
La Corte ha affermato che la Regione può dettare una disciplina riguardante l’organizzazione delle procedure per il fine vita, pur in assenza di una legge quadro, poiché i principi generali possono essere desunti dalla legislazione vigente, come lette dalla Corte Costituzionale.
La riconducibilità della legge regionale alla competenza propria della regione, non esclude la criticità di alcune disposizioni.
Quattro requisiti sostanziali e due procedurali sono stati già determinati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019.
Sono state invece dichiarate incostituzionali singoli disposizioni: art. 2, che, con il richiamo alle sentenze della Corte, innova la fonte della causa di non punibilità, attribuendo alla regione una impossibile competenza penale.
Le norme che prevedono termini di compimento delle procedure, vengono dichiarate incostituzionali perché esorbitano dalla competenza regionale (ragioni di eguaglianza a livello nazionale e equilibrio di valori fondamentali: principio di autodeterminazione e diritto alla cura, impongono la competenza statale).
La somministrazione del farmaco per la morte dolce richiede la fissazione di principi fondamentali da parte dello Stato, che assicurare la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale
.  
  

Salvatore Filippo Vitello

1 maggio 2026
© Riproduzione riservata.
        

 

Torna alla home page Torna su

Per intervenire su questo articolo: "Contattaci" o invia una "E-mail"

Seguici su Segui "Grotte.info Quotidiano" su Facebook






















 

www.Grotte.info

Copyright © 2002-2026