|

Salvatore Filippo Vitello

Legge 219/2017 |
Analisi della disciplina sul fine vita nell’Ordinamento italiano.
Premessa concettuale.
Nel dibattito sul fine vita occorre partire dal distinguere alcuni concetti
spesso confusi ed utilizzati indifferentemente come sinonimi:
Eutanasia - coinvolge un atto intenzionale che pone fine alla vita
del paziente con la somministrazione di un farmaco (questo nell’Ordinamento
italiano è vietato e la fattispecie penale è quella dell’omicidio del
consenziente);
Fine vita in senso generale - è invece l’assistenza ed il sostegno
forniti a malati terminali per garantire l’interruzione di pratiche
terapeutiche indispensabili alla sopravvivenza.
Il concetto di fine vita si sovrappone a quello di suicidio assistito.
Il problema di fondo allora, nel nostro Ordinamento, è questo: se siano
lecite o meno e con quali modalità quelle condotte di terzi che, ove
attuate, consentirebbero a molte persone, prostrate nel corpo e nello
spirito da gravissime malattie, di porre fine per sempre alle loro
sofferenze.
È da tempo che si dibatte in Italia di questo problema, prevalentemente
affrontato in sede giurisprudenziale stante l'inerzia del legislatore (vi è
una proposta di legge ferma al Senato a dimostrazione di quanto la questione
sia complessa e delicata).
Nel lungo arco temporale si è sviluppato un dibattito che ha conosciuto
diversi momenti significativi:
1. la sentenza Englaro (e prima ancora la vicenda Welby con il
proscioglimento del dott. Riccio a seguito del riconoscimento della causa di
non punibilità dell’adempimento del dovere);
2. la legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e sulle DAT (disposizioni
anticipate di trattamento); il consenso informato, in generale, è un
principio fondamentale del nostro Ordinamento, perché sottolinea
l’importanza di informare adeguatamente i pazienti riguardo ai trattamenti
proposti, comprese le loro potenziali conseguenze alternative;
3. l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 242/219.
Nelle sentenze Welby, Englaro e con la legge n. 219 del 2017 (sul consenso
informato e sulle DAT - disposizioni anticipate di trattamento) è stato
valorizzato ancor prima che dal legislatore dalla giurisprudenza di merito e
dalla Corte di Cassazione nell’ottobre 2007, il diritto della persona capace
di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario
per la propria sopravvivenza (compresi quelli di nutrizione e idratazione
artificiale), nonché il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure,
individuando come oggetto di tutela da parte dello Stato la dignità della
persona nella fase finale della vita (in contrapposizione alla concezione
fascista per cui la indisponibilità della vita era correlata agli obblighi
sociali dell’individuo).
In particolare nel caso di Eluana Englaro la Corte di Cassazione sez. I
civile, con la sentenza 16 ottobre 2007 n. 21748, ha affermato la
possibilità di autorizzare l’interruzione della terapia di sostegno vitale
in presenza delle seguenti indicazioni:
a) irreversibilità della condizione di stato vegetativo della paziente,
scientificamente fondata, in modo che non vi sia, in base agli standard
scientificamente riconosciuti, alcuna possibilità di recupero;
b) l’accertamento univoco della volontà della paziente, sulla base di
elementi tratti dal vissuto della medesima, dalla sua personalità e
convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici, circa il rifiuto
alla continuazione del trattamento.
La Corte di Appello di Milano con decreto del 25 giugno 2008, a seguito
della pronuncia della Corte di Cassazione, ha autorizzato l’interruzione
dell’alimentazione e dell’idratazione per la Englaro.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019.
Si tratta di procedimento scaturito dalla eccezione di costituzionalità
sollevata dalla Corte di Assise di Milano nel processo a carico di Cappato
in relazione all’art. 580 c.p..
Cappato era imputato per avere accompagnato una persona in Svizzera in una
clinica dove si praticava legittimamente il suicidio assistito, a certe
condizioni.
A seguito di imputazione coatta Cappato era giunto davanti alla Corte di
Assise con due imputazioni:
a) avere rafforzato il proposito suicidario;
b) averne agevolato l’esecuzione, con il trasporto in Svizzera.
La Corte Costituzionale ha circoscritto il quesito di costituzionalità alla
seguente domanda: Se sia costituzionalmente legittimo ritenere ricompresa
nella fattispecie di reato di istigazione al suicidio l’ipotesi di
agevolazione al suicidio di un soggetto che versi in uno stato di malattia
irreversibile che produce gravi sofferenze, essendo tenuto in vita grazie a
presidi medici in assenza dei quali andrebbe incontro, sia pure in modo
lento e doloroso per sé e per i suoi cari, alla fine della propria
esistenza.
Secondo il Giudice remittente il bene della Vita, nella prospettiva della
Costituzione, dovrebbe essere riguardato in una dimensione personalistica,
ossia come interesse del suo titolare volto a consentire il pieno sviluppo
della persona.
Da qui l’esaltazione del principio di libertà di autodeterminazione
individuale, anche nella fase finale della vita, come già in parte
realizzato con la sentenza Englaro e la legge del 2017 sul diritto del
paziente, nella cornice del consenso informato, di rifiutare le cure e di
lasciarsi morire.
Sulla base di tale premessa, secondo il Giudice remittente, non è conforme a
Costituzione (art. 2, 13 e 32) la punibilità di chi agevola il suicidio in
soggetto che si è certamente determinato ad interrompere le cure di
mantenimento in vita, avendo egli il diritto ad essere accompagnato una fine
dignitosa senza inutili sofferenze.
In questo senso la punibilità di condotte di questo tipo sarebbe pure
irragionevole poiché non distingue le condotte effettivamente lesive da
quelle volte invece a consentire di realizzare il principio di
autodeterminazione.
Un ulteriore profilo di incostituzionalità è stato individuato nell’art. 8
CEDU e quindi nell’art. 117 Cost..
L’art. 8 prevede il rispetto della vita privata e familiare, in relazione al
quale le interferenze statali su tale diritto possono essere ritenute
legittime solo a condizione che siano necessarie e proporzionate.
Nel legislazione italiana, l’assenza di flessibilità, secondo il giudice
remittente, viola i suddetti parametri.
La Corte ha adottato un’ordinanza interlocutoria, previa fissazioni di
alcuni principi che delimitano l’area di non conformità costituzionale della
fattispecie.
La Corte ha in premessa negato che il diritto alla vita di cui all’art. 2
Cost., postuli di per sé un diritto dell’individuo a morire, e quindi un
diritto ad un aiuto dello Stato a realizzare questo scopo. Essa ha però
riscontrato l’ambito di non conformità a Costituzione nei casi di una
persona:
a) affetta da una patologia irreversibile;
b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, intollerabili;
c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale;
d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
In queste situazioni, secondo la Corte, il divieto di aiuto limita la
libertà di autodeterminazione del malato nella scelte delle terapie,
comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze.
La Corte in quell’ordinanza ha altresì affermato che la complessità del
quadro impone un intervento del legislatore perché necessità di una
disciplina organica, anche in funzione della tutela di soggetti vulnerabili.
Per questa ragione ha rinviato la decisione al 24 settembre 2019, per dar
modo al Parlamento di intervenire.
Il Legislatore non ha però provveduto.
La Corte ha ripreso la questione riportando i termini del discorso alla
legge n. 219 del 2017 che consente:
a) di rifiutare o interrompere il trattamento sanitario ancorché necessario
alla sopravvivenza, compresa idratazione e nutrizione artificiale;
b) di accompagnare tale sospensione a terapie palliative e di sedazione
profonda che possono accompagnare la morte (la Corte rimanda alla legge n.
38 del 15 marzo del 2010, che contiene disposizioni per garantire l’accesso
del malato alle cure palliative e alla terapia del dolore).
La legge invece vieta i casi di eutanasia attiva, ossia la pratica di
trattamenti diretti a provocare la morte.
In questo quadro, afferma la Corte, è possibile configurare un aiuto
penalmente irrilevante. Un aiuto che si limiti all’interruzione di un
trattamento sanitario non voluto.
In conclusione la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.
580 nella parte in cui non esclude la punibilità di chi abbia agevolato
l’esecuzione del proposito di suicidio, sulla base delle indicazioni sopra
indicate, accertate secondo il procedimento disciplinato dalla legge sul
consenso informato del 2017.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2024.
Essa ha riguardato il profilo del paziente che pur in condizioni fisiche di
patologia gravemente invalidante ed irreversibile non dipenda da trattamenti
di sostegno vitale.
Il focus del tema si sposta quindi al concetto di trattamenti di sostegno
vitale (che già la giurisprudenza di merito estende a sostegno
farmacologico vitale o assistenziale, senza i quali si verificherebbe l’exitus).
Secondo il rimettente tali trattamenti sarebbero identificabili con quelli
previsti dalla legge del 2017, che possono essere interrotti su richiesta
dell’interessato.
Il
ragionamento della Corte.
L’art. 580 è posto a tutela della vita umana, bene che si colloca in una
posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona.
La vita della persona è dalla Corte ricondotta ai diritti inviolabili di cui
all’art. 2 Cost., ossia all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la
Costituzione.
Senza la vita tutti gli altri diritti non avrebbero senso.
Il diritto alla vita è riconosciuto anche dall’art. 2 CEDU, che tramite
l’art. 117 cost., entra nell’ambito delle coordinate di costituzionalità.
Il diritto alla vita è dovere dello Stato assicurare, come affermato nella
sentenza n. 50 del 2022, circa l’inammissibilità del referendum abrogativo
della norma che punisce l’omicidio del consenziente.
La Corte con la sentenza del 2019 riconosce il diritto a rifiutare o
interrompere il trattamento salvavita, prevedendo altresì ogni azione di
sostegno (nel contesto dell’alleanza di cura e fiducia medico-paziente) e
l’accompagnamento con terapia sedativa ed antidolorifica.
Il passaggio fondamentale della sentenza è il seguente: la ragione dell’art.
580 non può essere ravvisata nell’idea - cara al codice Rocco - di una
indisponibilità della vita umana nell’interesse della collettività. La
cintura di protezione intorno alla persona che si delinea con gli artt. 580
e 579 è quella di tutelare le persone che attraversano difficoltà e
sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di
porre fine alla vita subiscano interferenze esterne.
Si vuole in questo modo tutelare la vita delle persone in sé, soprattutto
quelle più in difficoltà, rispetto a scelte irreparabili.
Non è pertanto inibito al diritto penale di intervenire e vietare condotte
che spianino la strada a scelte di suicidio in nome di una astratta
autonomia.
Questo non ha impedito alla Corte a riconoscere che ogni paziente è titolare
di un diritto a rifiutare ogni trattamento sanitario, compreso quello salva
vita, sul solco di quanto già previsto dalla legge n. 219 del 2017 (consenso
informato e libertà di autodeterminazione delle terapie), che indica due
condizioni procedurali: verifica
dei presupposti di accesso di una struttura pubblica e parere del comitato
etico.
Il passo
successivo che il giudice remittente richiede alla Corte è quello di
garantire la non punibilità anche in assenza di terapie di sostegno vitale.
Per la
Corte l’unica possibilità consentita in materia di fine vita è quella di
interrompere il trattamento di sostegno vitale, cioè di porre fine alla
propria vita interrompendo le terapie.
Se non
ci sono queste terapie, e quindi il malato si governa autonomamente, non vi
è la possibilità di darsi la morte, poiché questo lasciarsi morire è
possibile solo con il rifiuto delle terapie, in forza del principio di
autodeterminazione negli interventi terapeutici.
Si
tratta, come rileva la Corte, all’evidenza, di situazioni differenti che non
possono avere la medesima disciplina.
Nel
primo caso, sulla base del principio del consenso informato, il paziente ha
il diritto a non intraprendere cure o ad interrompere cure non volute, a
tutela dell’integrità fisica della persona ed al libero sviluppo della
propria persona.
L’apertura invece a pratiche di suicidio assistito e di eutanasia apre spazi
che possono comportare dei rischi.
I rischi
sono quelli che in assenza di garanzie, persone che per varie ragioni si
ritengano inutili, possano decidere di farsi da parte.
È
compito del legislatore assumere le decisioni giuste per assicurare
l’equilibrio fra opposti valori.
La Corte
con la sentenza n. 50 del 2022 (sulla inammissibilità del referendum per
l’omicidio del consenziente) ha individuato una soglia minima di tutela
della vita umana non tollerando che questa possa dipendere dalla mera
volontà dell’interessato, a prescindere da alcune condizioni.
Affermazione importante.
Dal
punto di vista dell’ordinamento, ogni vita, anche quella più gravata da
patologie insopportabili, è portatrice di una inalienabile dignità. Per
questo non si può affermare che il divieto di cui all’art. 580 c.p. porta il
paziente a vivere una vita non degna.
È il
punto della sentenza che rimette al legislatore le scelte inerenti l’autoderminazione
evocata nell’ordinanza di rimessione.
La giurisprudenza sovranazionale.
La Corte
EDU intervenuta sul punto rimette ai singoli stati la ricerca di una
soluzione che realizzi un punto di equilibrio.
In
sostanza la sentenza non riconosce un diritto al suicidio ma indica i
singoli casi in cui l’aiuto al suicidio possa essere scriminato.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2025 su conflitto di
attribuzione dello Stato nei confronti della legge toscana n. 16 del 2025,
recante attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale sul fine vita.
Secondo
l’Avvocatura erariale gli interventi regionali, disciplinati dal legislatore
toscano, violerebbero la riserva esclusiva dello Stato, in ambito civile e
penale e violerebbero le regole sulle linee essenziali di assistenza.
La Corte
ha affermato che la Regione può dettare una disciplina riguardante
l’organizzazione delle procedure per il fine vita, pur in assenza di una
legge quadro, poiché i principi generali possono essere desunti dalla
legislazione vigente, come lette dalla Corte Costituzionale.
La
riconducibilità della legge regionale alla competenza propria della regione,
non esclude la criticità di alcune disposizioni.
Quattro
requisiti sostanziali e due procedurali sono stati già determinati dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019.
Sono
state invece dichiarate incostituzionali singoli disposizioni: art. 2,
che, con il richiamo alle sentenze della Corte, innova la fonte della causa
di non punibilità, attribuendo alla regione una impossibile competenza
penale.
Le norme
che prevedono termini di compimento delle procedure, vengono dichiarate
incostituzionali perché esorbitano dalla competenza regionale (ragioni di
eguaglianza a livello nazionale e equilibrio di valori fondamentali:
principio di autodeterminazione e diritto alla cura, impongono la competenza
statale).
La
somministrazione del farmaco per la morte dolce richiede la fissazione di
principi fondamentali da parte dello Stato, che assicurare la necessaria
uniformità su tutto il territorio nazionale.
Salvatore Filippo Vitello
1
maggio
2026
© Riproduzione riservata.
|
|