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Maggio 2026

 

01/05/2026

Curiosità. "I mesi dell'anno in filastrocca - Maggio"; di Giuseppe Castronovo

 

I mesi dell'anno in filastrocca
Filastrocca dei mesi


"
I MESI DELL'ANNO IN FILASTROCCA"

MAGGIO

Maggio ortolano,
molta paglia e poco grano.

Maggio delle rose,
gioia delle spose.

Maggio rosato,
mese profumato.

Non ci sono:
vecchi senza dolori,
giovani senza amori,
maggio senza fiori
.
     

 

   

Giuseppe Castronovo
(gcastronovo.blogspot.it)
  

 

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01/05/2026

Editoria. Incontro pubblico "Sulle tracce della vera croce", di Grazia Pecoraro; venerdì 8 maggio

 

Incontro pubblico "Sulle tracce della vera croce", di Grazia Pecoraro
Locandina

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18.00, presso il Centro Polifunzionale “San Nicola - Stella Castiglione” di Grotte, si terrà la presentazione del saggio storico di Grazia Pecoraro intitolato "Sulle tracce della Vera Croce. Un viaggio alle origini del cristianesimo", pubblicato dalla casa editrice agrigentina VGS Libri.

Incontro pubblico "Sulle tracce della vera croce", di Grazia Pecoraro
(Locandina)

La discussione del volume avverrà attraverso una modalità particolare: un processo pubblico al libro. All’interno di una simbolica aula di tribunale, persone con diverse visioni del mondo - credenti, agnostici, atei e protestanti - si confronteranno sul tema della reliquia della croce, cercando di distinguere tra realtà storica e narrazione religiosa.
Il dibattito vede Angela Roberto nel ruolo di presidente della giuria, Giuseppina Iacono Baldanza sosterrà la parte dell'accusa, mentre Renata Castiglione si occuperà della difesa. All'incontro, coordinato dal giornalista Carmelo Arnone, saranno presenti anche il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza e l'assessore alla Legalità Giusy Minneci.
L’iniziativa è della Pro Loco "Herbessus" di Grotte (presidente Filippo Vitello), con il patrocinio del Comune e la collaborazione della testata Grotte.info Quotidiano, con la partecipazione della sezione FIDAPA di Racalmuto (presidente Angela Giglia) e del Gruppo dei Giudei "A. Infantino" (presidente Antonio Aquilina).
"Sulle tracce della Vera Croce" propone un’indagine sulle origini del cristianesimo imperiale, concentrandosi sulla figura di Elena, madre di Costantino, e sulla tradizione del ritrovamento della reliquia. L'opera unisce rigore filologico e una narrazione scorrevole, analizzando fonti patristiche e apocrife per distinguere la realtà storica dalle leggende medievali. Il volume è arricchito da un saggio di Carlo Animato dedicato al fenomeno del traffico di reliquie nel Medioevo.
L’autrice Grazia Pecoraro, nata a Favara, è la direttrice editoriale della casa editrice VGS Libri; laureata in archeologia, si dedica da tempo alla ricerca storica e alla saggistica, con un interesse specifico per l'interpretazione dei fatti storici e la loro divulgazione culturale. Attraverso i suoi studi esplora il legame tra fede, politica e costruzione dei culti religiosi
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Redazione

1 maggio 2026
© Riproduzione riservata.
                 


 

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01/05/2026

Chiesa. Santa Messa all'aperto presso la cappelletta dell'Ecce Homo; domenica 3 maggio

 

Santa Messa all'aperto presso la cappelletta dell'Ecce Homo
Locandina

La prossima domenica, 3 maggio 2026, la comunità ecclesiale di Grotte si ritroverà presso la cappella votiva dell’Ecce Homo per l'annuale appuntamento con un momento di preghiera. Il programma del pomeriggio prevede l’inizio con il Santo Rosario alle ore 18.00, seguito dalla celebrazione della Santa Messa alle 18.30.

Santa Messa all'aperto presso la cappelletta dell'Ecce Homo
(Locandina)

L'iniziativa è curata dalla comunità parrocchiale della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo e dal parroco, don Sergio Sanfilippo, che invita i cittadini a partecipare alla funzione religiosa.
La celebrazione della Santa Messa all'aperto, ogni 3 maggio, rappresenta una consuetudine molto sentita nel paese, che si ripete ogni anno da lungo tempo. La piccola edicola votiva, situata nella parte alta di Grotte all’incrocio tra via Cavour e via Di Vittorio, poco distante dalla fontana "Acquanova", è un punto di riferimento importante per i residenti.
La storia di questo luogo sacro risale al 30 gennaio 1910, quando la cappella fu costruita a ricordo di una missione francescana. Al suo interno è custodito un mezzobusto che raffigura Gesù con le mani legate e la corona di spine, immagine che dà il nome alla struttura.
Nel tempo l'espressione "Ecce Homo" è diventata per i grottesi un modo comune per indicare questa zona dell'abitato, a testimonianza di un legame che non è solo spirituale ma riguarda l'identità stessa della zona. Come accade tradizionalmente per questa data, la funzione religiosa si svolge nello spazio antistante la cappelletta, permettendo ai fedeli di raccogliersi insieme all'aperto
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Carmelo Arnone

1 maggio 2026
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01/05/2026

Politica. "Agrigento: abbiamo bisogno di un cambio di mentalità"; di Diego Russello

 

Diego Russello
Diego Russello

Agrigento è la mia terra. Le mie radici. La mia identità.
Non ci vivo, ma la porto dentro ogni giorno.
Se oggi dovessi votare per il Sindaco, darei fiducia ad un giovane: Michele Sodano, del movimento Contro Corrente di Ismaele Lavardera.
Perché? Perché credo che Agrigento e tutta la Sicilia abbiano bisogno di qualcosa di diverso. Non di promesse già sentite, non di meccanismi già visti.
Abbiamo bisogno di un cambio di mentalità. Di una comunità che smetta di basarsi su logiche di favore, di dipendenza, di piccoli equilibri che bloccano la crescita.
Abbiamo bisogno di libertà, responsabilità e visione.
Solo con un cambiamento reale, profondo, sarà possibile immaginare un futuro diverso per Agrigento.
E lo dico con chiarezza: se vedrò un cambiamento autentico in questa direzione, sarò il primo a pensare seriamente di investire nella mia terra. Nello sport, nello sviluppo, nelle opportunità per i giovani.
Ma serve coraggio. Serve discontinuità. Serve una nuova classe dirigente.
Agrigento merita di più
.  
  

Diego Russello

1 maggio 2026
© Riproduzione riservata.
        

 

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01/05/2026

Diritto. "Analisi della disciplina sul fine vita nell'Ordinamento italiano"; del dott. Salvatore Filippo Vitello

 

Dott. Salvatore Filippo Vitello
Salvatore Filippo Vitello

Legge 219/2017
Legge 219/2017


Analisi della disciplina sul fine vita nell’Ordinamento italiano.

Premessa  concettuale.
Nel dibattito sul fine vita occorre partire dal distinguere alcuni concetti spesso confusi ed utilizzati indifferentemente come sinonimi:
Eutanasia - coinvolge un atto intenzionale che pone fine alla vita del paziente con la somministrazione di un farmaco (questo nell’Ordinamento italiano è vietato e la fattispecie penale è quella dell’omicidio del consenziente);
Fine vita in senso generale - è invece l’assistenza ed il sostegno forniti a malati terminali per garantire l’interruzione di pratiche terapeutiche indispensabili alla sopravvivenza.
Il concetto di fine vita si sovrappone a quello di suicidio assistito.
Il problema di fondo allora, nel nostro Ordinamento, è questo: se siano lecite o meno e con quali modalità quelle condotte di terzi che, ove attuate, consentirebbero a molte persone, prostrate nel corpo e nello spirito da gravissime malattie, di porre fine per sempre alle loro sofferenze.

È da tempo che si dibatte in Italia di questo problema, prevalentemente affrontato in sede giurisprudenziale stante l'inerzia del legislatore (vi è una proposta di legge ferma al Senato a dimostrazione di quanto la questione sia complessa e delicata).
Nel lungo arco temporale si è sviluppato un dibattito che ha conosciuto diversi momenti significativi:
1. la sentenza Englaro (e prima ancora la vicenda Welby con il proscioglimento del dott. Riccio a seguito del riconoscimento della causa di non punibilità dell’adempimento del dovere);
2. la legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e sulle DAT (disposizioni anticipate di trattamento); il consenso informato, in generale, è un principio fondamentale del nostro Ordinamento, perché sottolinea l’importanza di informare adeguatamente i pazienti riguardo ai trattamenti proposti, comprese le loro potenziali conseguenze alternative;
3. l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 242/219.

Nelle sentenze Welby, Englaro e con la legge n. 219 del 2017 (sul consenso informato e sulle DAT - disposizioni anticipate di trattamento) è stato valorizzato ancor prima che dal legislatore dalla giurisprudenza di merito e dalla Corte di Cassazione nell’ottobre 2007, il diritto della persona capace di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario per la propria sopravvivenza (compresi quelli di nutrizione e idratazione artificiale), nonché il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, individuando come oggetto di tutela da parte dello Stato la dignità della persona nella fase finale della vita (in contrapposizione alla concezione fascista per cui la indisponibilità della vita era correlata agli obblighi sociali dell’individuo).
In particolare nel caso di Eluana Englaro la Corte di Cassazione sez. I civile, con la sentenza 16 ottobre 2007 n. 21748, ha affermato la possibilità di autorizzare l’interruzione della terapia di sostegno vitale in presenza delle seguenti indicazioni:
a) irreversibilità della condizione di stato vegetativo della paziente, scientificamente fondata, in modo che non vi sia, in base agli standard scientificamente riconosciuti, alcuna possibilità di recupero;
b) l’accertamento univoco della volontà della paziente, sulla base di elementi tratti dal vissuto della medesima, dalla sua personalità e convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici, circa il rifiuto alla continuazione del trattamento.
La Corte di Appello di Milano con decreto del 25 giugno 2008, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, ha autorizzato l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione per la Englaro.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019.
Si tratta di procedimento scaturito dalla eccezione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Assise di Milano nel processo a carico di Cappato in relazione all’art. 580 c.p..
Cappato era imputato per avere accompagnato una persona in Svizzera in una clinica dove si praticava legittimamente il suicidio assistito, a certe condizioni.
A seguito di imputazione coatta Cappato era giunto davanti alla Corte di Assise con due imputazioni:
a) avere rafforzato il proposito suicidario;
b) averne agevolato l’esecuzione, con il trasporto in Svizzera.
La Corte Costituzionale ha circoscritto il quesito di costituzionalità  alla seguente domanda: Se sia costituzionalmente legittimo ritenere ricompresa nella fattispecie di reato di istigazione al suicidio l’ipotesi di agevolazione al suicidio di un soggetto che versi in uno stato di malattia irreversibile che produce gravi sofferenze, essendo tenuto in vita grazie a presidi medici in assenza dei quali andrebbe incontro, sia pure in modo lento e doloroso per sé e per i suoi cari, alla fine della propria esistenza.
Secondo il Giudice remittente il bene della Vita, nella prospettiva della Costituzione, dovrebbe essere riguardato in una dimensione personalistica, ossia come interesse del suo titolare volto a consentire il pieno sviluppo della persona.
Da qui l’esaltazione del principio di libertà di autodeterminazione individuale, anche nella fase finale della vita, come già in parte realizzato con la sentenza Englaro e la legge del 2017 sul diritto del paziente, nella cornice del consenso informato, di rifiutare le cure e di lasciarsi morire.
Sulla base di tale premessa, secondo il Giudice remittente, non è conforme a Costituzione (art. 2, 13 e 32) la punibilità di chi agevola il suicidio in soggetto che si è certamente determinato ad interrompere le cure di mantenimento in vita, avendo egli il diritto ad essere accompagnato una fine dignitosa senza inutili sofferenze.
In questo senso la punibilità di condotte di questo tipo sarebbe pure irragionevole poiché non distingue le condotte effettivamente lesive da quelle volte invece a consentire di realizzare il principio di autodeterminazione.

Un ulteriore profilo di incostituzionalità è stato individuato nell’art. 8 CEDU e quindi nell’art. 117 Cost..
L’art. 8 prevede il rispetto della vita privata e familiare, in relazione al quale le interferenze statali su tale diritto possono essere ritenute legittime solo a condizione che siano necessarie e proporzionate.
Nel legislazione italiana, l’assenza di flessibilità, secondo il giudice remittente, viola i suddetti parametri.
La Corte ha adottato un’ordinanza interlocutoria, previa fissazioni di alcuni principi che delimitano l’area di non conformità costituzionale della fattispecie.
La Corte ha in premessa negato che il diritto alla vita di cui all’art. 2 Cost., postuli di per sé un diritto dell’individuo a morire, e quindi un diritto ad un aiuto dello Stato a realizzare questo scopo. Essa ha però riscontrato l’ambito di non conformità a Costituzione nei casi di una persona:
a) affetta da una patologia irreversibile;
b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, intollerabili;
c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale;
d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
In queste situazioni, secondo la Corte, il divieto di aiuto limita la libertà di autodeterminazione del malato nella scelte delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze.
La Corte in quell’ordinanza ha altresì affermato che la complessità del quadro impone un intervento del legislatore perché necessità di una disciplina organica, anche in funzione della tutela di soggetti vulnerabili.
Per questa ragione ha rinviato la decisione al 24 settembre 2019, per dar modo al Parlamento di intervenire.
Il Legislatore non ha però provveduto.
La Corte ha ripreso la questione riportando i termini del discorso alla legge n. 219 del 2017 che consente:
a) di rifiutare o interrompere il trattamento sanitario ancorché necessario alla sopravvivenza, compresa idratazione e nutrizione artificiale;
b) di accompagnare tale sospensione a terapie palliative e di sedazione profonda che possono accompagnare la morte (la Corte rimanda alla legge n. 38 del 15 marzo del 2010, che contiene disposizioni per garantire l’accesso del malato alle cure palliative e alla terapia del dolore).
La legge invece vieta i casi di eutanasia attiva, ossia la pratica di trattamenti diretti a provocare la morte.
In questo quadro, afferma la Corte, è possibile configurare un aiuto penalmente irrilevante. Un aiuto che si limiti all’interruzione di un trattamento sanitario non voluto.
In conclusione la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 580 nella parte in cui non esclude la punibilità di chi abbia agevolato l’esecuzione del proposito di suicidio, sulla base delle indicazioni sopra indicate, accertate secondo il procedimento disciplinato dalla legge sul consenso informato del 2017.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2024.
Essa ha riguardato il profilo del paziente che pur in condizioni fisiche di patologia gravemente invalidante ed irreversibile non dipenda da trattamenti di sostegno vitale.
Il focus del tema si sposta quindi al concetto di trattamenti di sostegno vitale  (che già la giurisprudenza di merito estende a sostegno farmacologico vitale o assistenziale, senza i quali si verificherebbe l’exitus).
Secondo il rimettente tali trattamenti sarebbero identificabili con quelli previsti dalla legge del 2017, che possono essere interrotti su richiesta dell’interessato.

I
l ragionamento della Corte.
L’art. 580 è posto a tutela della vita umana, bene che si colloca in una posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona.
La vita della persona è dalla Corte ricondotta ai diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost., ossia all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione.
Senza la vita tutti gli altri diritti non avrebbero senso.
Il diritto alla vita è riconosciuto anche dall’art. 2 CEDU, che tramite l’art. 117 cost., entra nell’ambito delle coordinate di costituzionalità.
Il diritto alla vita è dovere dello Stato assicurare, come affermato nella sentenza n. 50 del 2022, circa l’inammissibilità del referendum abrogativo della norma che punisce l’omicidio del consenziente.
La Corte con la sentenza del 2019 riconosce il diritto a rifiutare o interrompere il trattamento salvavita, prevedendo altresì ogni azione di sostegno (nel contesto dell’alleanza di cura e fiducia medico-paziente) e l’accompagnamento con terapia sedativa ed antidolorifica.
Il passaggio fondamentale della sentenza è il seguente: la ragione dell’art. 580 non può essere ravvisata nell’idea - cara al codice Rocco - di una indisponibilità della vita umana nell’interesse della collettività. La cintura di protezione intorno alla persona che si delinea con gli artt. 580 e 579 è quella di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre fine alla vita subiscano interferenze esterne.
Si vuole in questo modo tutelare la vita delle persone in sé, soprattutto quelle più in difficoltà, rispetto a scelte irreparabili.
Non è pertanto inibito al diritto penale di intervenire e vietare condotte che spianino la strada a scelte di suicidio in nome di una astratta autonomia.
Questo non ha impedito alla Corte a riconoscere che ogni paziente è titolare di un diritto a rifiutare ogni trattamento sanitario, compreso quello salva vita, sul solco di quanto già previsto dalla legge n. 219 del 2017 (consenso informato e libertà di autodeterminazione delle terapie), che indica due condizioni procedurali: verifica dei presupposti di accesso di una struttura pubblica e parere del comitato etico.
Il passo successivo che il giudice remittente richiede alla Corte è quello di garantire la non punibilità anche in assenza di terapie di sostegno vitale.
Per la Corte l’unica possibilità consentita in materia di fine vita è quella di interrompere il trattamento di sostegno vitale, cioè di porre fine alla propria vita interrompendo le terapie.
Se non ci sono queste terapie, e quindi il malato si governa autonomamente, non vi è la possibilità di darsi la morte, poiché questo lasciarsi morire è possibile solo con il rifiuto delle terapie, in forza del principio di autodeterminazione negli interventi terapeutici.
Si tratta, come rileva la Corte, all’evidenza, di situazioni differenti che non possono avere la medesima disciplina.
Nel primo caso, sulla base del principio del consenso informato, il paziente ha il diritto a non intraprendere cure o ad interrompere cure non volute, a tutela dell’integrità fisica della persona ed al libero sviluppo della propria persona.
L’apertura invece a pratiche di suicidio assistito e di eutanasia apre spazi che possono comportare dei rischi.
I rischi sono quelli che in assenza di garanzie, persone che per varie ragioni si ritengano inutili, possano decidere di farsi da parte.
È compito del legislatore assumere le decisioni giuste per assicurare l’equilibrio fra opposti valori.
La Corte con la sentenza n. 50 del 2022 (sulla inammissibilità del referendum per l’omicidio del consenziente) ha individuato una soglia minima di tutela della vita umana non tollerando che questa possa dipendere dalla mera volontà dell’interessato, a prescindere da alcune condizioni.

Affermazione importante.
Dal punto di vista dell’ordinamento, ogni vita, anche quella più gravata da patologie insopportabili, è portatrice di una inalienabile dignità. Per questo non si può affermare che il divieto di cui all’art. 580 c.p. porta il paziente a vivere una vita non degna.
È il punto della sentenza che rimette al legislatore le scelte inerenti l’autoderminazione evocata nell’ordinanza di rimessione.

La giurisprudenza sovranazionale.
La Corte EDU intervenuta sul punto rimette ai singoli stati la ricerca di una soluzione che realizzi un punto di equilibrio.
In sostanza la sentenza non riconosce un diritto al suicidio ma indica i singoli casi in cui l’aiuto al suicidio possa essere scriminato.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2025 su conflitto di attribuzione dello Stato nei confronti della legge toscana n. 16 del 2025, recante attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale sul fine vita.
Secondo l’Avvocatura erariale gli interventi regionali, disciplinati dal legislatore toscano, violerebbero la riserva esclusiva dello Stato, in ambito civile e penale e violerebbero le regole sulle linee essenziali di assistenza.
La Corte ha affermato che la Regione può dettare una disciplina riguardante l’organizzazione delle procedure per il fine vita, pur in assenza di una legge quadro, poiché i principi generali possono essere desunti dalla legislazione vigente, come lette dalla Corte Costituzionale.
La riconducibilità della legge regionale alla competenza propria della regione, non esclude la criticità di alcune disposizioni.
Quattro requisiti sostanziali e due procedurali sono stati già determinati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019.
Sono state invece dichiarate incostituzionali singoli disposizioni: art. 2, che, con il richiamo alle sentenze della Corte, innova la fonte della causa di non punibilità, attribuendo alla regione una impossibile competenza penale.
Le norme che prevedono termini di compimento delle procedure, vengono dichiarate incostituzionali perché esorbitano dalla competenza regionale (ragioni di eguaglianza a livello nazionale e equilibrio di valori fondamentali: principio di autodeterminazione e diritto alla cura, impongono la competenza statale).
La somministrazione del farmaco per la morte dolce richiede la fissazione di principi fondamentali da parte dello Stato, che assicurare la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale
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Salvatore Filippo Vitello

1 maggio 2026
© Riproduzione riservata.
        

 

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